mercoledì 29 aprile 2009

28/07/03 - Delibera 2003/04276/009 - VARIANTE PARZIALE N. 59 AL PRG AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.



Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Ammin.Urbanistiche
n. ord. 120
2003 04276/009
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 LUGLIO 2003
(proposta dalla G.C. 6 giugno 2003)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 59 AL PRG AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE L'AREA DELL'EX STADIO FILADELFIA COMPRESA TRA LE VIE TUNISI, GIOVANNI SPANO, GIORDANO BRUNO E FILADELFIA - PRESA D'ATTO REVOCA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (MECC. 2003 01463/009) - RIADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione del 28 febbraio 2003 (mecc. 2003 01463/009) la Giunta Comunale ha adottato quale proposta per il Consiglio Comunale il provvedimento deliberativo di riadozione, ai sensi dell’art.17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. della Variante parziale n. 59 al vigente P.R.G. relativa all’area dell’ex Stadio Filadelfia, compresa tra le vie Tunisi, Giovanni Spano, Giordano Bruno e Filadelfia.
La suddetta Variante era stata adottata in data 18 novembre 2002 dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 154 (mecc. 2002 06001/009), esecutiva dal 2 dicembre 2002 e successivamente, in data 10 dicembre 2002, posta in pubblicazione presso l’Albo Pretorio della Città per trenta giorni consecutivi dal 10 dicembre 2002 all’8 gennaio 2003.
La deliberazione di adozione era stata, altresì, inviata alla Provincia di Torino per l’espressione del relativo parere di competenza.
Ad essa venivano presentate, nei termini prescritti due osservazioni:
- Pro Natura Torino Onlus; Italia Nostra Onlus; Legambiente Ecopolis Volontariato;
- Provincia di Torino – Settore Urbanistica.
In entrambe si rilevava la necessità di una maggiore tutela dello "storico" campo di calcio da salvaguardare oltre che in termini di funzioni sportive da mantenere, anche in termini di specifica localizzazione e di difesa e valorizzazione delle parti residue della struttura.
Il problema della tutela del campo ha avuto in questi mesi una vasta eco anche nell’opinione pubblica e la Civica Amministrazione ha perciò maturato la decisione di rivedere le modalità attuative della trasformazione in termini tali da poter conservare il campo di calcio nella sua posizione storica, opportunamente ricostruito, consentendo comunque la realizzazione degli interventi edilizi inizialmente previsti per i quali si sono in qualche misura determinate delle legittime attese, sia in termini di funzioni insediabili che di quantità edificabili, già sulla base del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente.
Pertanto si era rielaborata la variante adottata, in accoglimento alle osservazioni pervenute, limitando la concentrazione edificatoria generata dalla trasformazione dell’ambito nella sola parte di area che si affaccia sulla via Tunisi, e assicurando la salvaguardia dell’area che ha ospitato lo storico campo di calcio nella parte restante, interamente destinata a servizi pubblici, con la realizzazione dell’impianto sportivo per l’attività calcistica.
Nella ricostruzione dell’impianto veniva assicurato anche il recupero delle residue emergenze architettoniche della vecchia struttura e realizzate le attività di servizio allo stesso, garantendo le pertinenze libere per lo sfollamento ed i parcheggi così come, peraltro, previsto dalla normativa vigente in materia.
Nell’ambito di tale intervento si teneva presente quanto osservato nel parere della Soprintendenza del 18 dicembre 2002, circa la tutela delle citate emergenze architettoniche del vecchio impianto sportivo, parere nel quale, peraltro, si confermava la non sussistenza attuale di vincoli ai sensi del D.Lgs. 490/99.
A seguito di quanto sopra, una prima proposta progettuale, presentata con deliberazione del 28 febbraio 2003 (mecc. 2003 01463/009) ipotizzava a tale scopo il riuso di una porzione dell’ex MOI, in uno dei corpi di fabbrica che costituiscono il nucleo storico di notevole valore architettonico dell’insediamento. Successivi approfondimenti hanno però messo in luce varie criticità che, unite alle riserve della Soprintendenza, hanno portato all’abbandono di questa soluzione ed alla necessità di procedere con revoca della suddetta deliberazione.
La presente Variante sostituisce la precedente e contempla una nuova proposta al fine di salvaguardare l’area dello Stadio.
In particolare si prevede che una parte delle capacità edificatorie generate dall’Ambito Filadelfia siano utilizzate nelle aree di proprietà comunale comprese nell’isolato tra le vie G. Bruno, Filadelfia, Montevideo e Taggia (area ex Chinino di Stato) facente parte dell’ambito di trasformazione urbana 12.14 Dogana.
In questa area, di circa 13.000 mq. di SF, viene, pertanto, disciplinata la realizzazione di una consistente quota di attività commerciali (max 10.000 mq. di SLP con destinazione ASPI).
Viene, peraltro, confermata la realizzazione dei servizi pubblici previsti sull'Ambito 12.14 Dogana, già inseriti nel piano di investimento della città per l’anno 2003; in particolare il Centro Diurno per Anziani in via Taggia e la bocciofila" Ex Chinino".
Gli stessi saranno rilocalizzati nell'ambito delle porzioni destinate a servizi pubblici dell’area Ex Chinino, in via privilegiata, ed in subordine ove apparisse meglio corrispondere alle esigenze di detti servizi, in aree pubbliche dell’immediato ritorno.
Inoltre, l’area corrispondente allo storico campo Filadelfia, ora destinata a servizi pubblici, contribuisce a soddisfare il fabbisogno di aree per servizi generato dalla trasformazione dell’ambito 12.14 Dogana, per una superficie almeno pari a quella relativa alla concentrazione edificatoria dei 10.000 mq. di SLP con destinazione ASPI.
Allo scopo di dare attuazione a queste previsioni, le due aree in questione saranno oggetto di una permuta patrimoniale tra la Città e la società Torino Calcio, da regolare con separato provvedimento.
In sintesi il progetto della presente variante in riadozione prevede complessivamente il mantenimento delle stesse funzioni e delle stesse quantità di SLP generate e di servizi previsti nella variante di PRG a suo tempo già adottata dal Consiglio Comunale.
Viene, tuttavia, adeguata la scheda 12.14 Dogana, prevedendo l'utilizzazione nell'Ambito dei diritti edificatori provenienti dalla Z.U.T. 12.29 Filadelfia e, inoltre, che l'area dello stadio Filadelfia concorra alla copertura di una parte del fabbisogno di servizi generato dall'ambito stesso.
Nella stesura delle conseguenti modifiche da apportare al foglio 12 B della tavola di PRG n. 1 "Azzonamento", si è anche ritenuto opportuno integrare l'individuazione della nuova via Zini in progetto coni il prolungamento della via Filadelfia tra la via G. Bruno e via Zino Zini.
In relazione alle modifiche apportate all'atto, occorre, ora, provvedere ad una nuova trasmissione alla Provincia ai fini di acquisire il parere di competenza.
La variante, inoltre, nella sua formulazione originaria, risultava conforme con il Piano di zonizzazione acustica, la cui procedura di approvazione è stata avviata con delibera della Giunta Comunale del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), come da Parere allegato.
Il nuovo atto è stato, tuttavia, ritrasmesso, per l'acquisizione del relativo parere, al Settore Tutela Ambiente, il quale, con nota del 3 luglio 2003 prot. 4210, ha dichiarato che la nuova Variante risulta coerente con il Piano di zonizzazione acustica (all. 6 - n. ).
Nel parere, viene altresì richiamata, ai sensi della Legge 447/1995, art. 8, la necessità di predisporre, in sede di piano urbanistico esecutivo, una valutazione di impatto acustico relativa al nuovo impianto sportivo, ai parcheggi sotterranei di prevista realizzazione e all'insediamento delle attività commerciali nell'area ex Chinino di Stato, nonché una valutazione previsionale di clima acustico riguardante l'Area interessata dai nuovi insediamenti residenziali.
Il presente provvedimento è stato trasmesso, a norma dell'art. 44 - primo comma - del Regolamento comunale sul Decentramento alla Circoscrizione 9 per l'espressione del parere di competenza (ns. nota prot. n. 1272-X-4/18 del 10 giugno 2003).
La Circoscrizione 9 segnalando che la documentazione relativa è pervenuta in data 25 giugno u.s., ha approvato, nella seduta del Consiglio circoscrizionale del 9 luglio u.s. una mozione con cui, oltre a chiedere un ulteriore termine per l'espressione del parere di competenza in relazione anche alla complessità della questione sottopostale, chiede conferma dei servizi pubblici già finanziati.
Nel merito di quanto richiesto si controdeduce quanto segue.
Per quanto concerne i servizi pubblici (centro diurno e bocciodromo) si ribadisce quanto già affermato nella proposta approvata dalla Giunta comunale ove è espressamente confermata la loro realizzazione nella stessa area ex-Chinino di Stato ovvero in aree limitrofe.
In relazione alla richiesta di un termine di proroga, considerata anche l'imminenza della pausa estiva, è stata concessa una proroga fino al 18 luglio 2003 (prot. n. 1599-X9-4/18); entro tale data la Circoscrizione non ha espresso parere di competenza.
Si è ritenuto tuttavia opportuno attendere la scadenza del termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Circoscrizione per l'espressione del parere di competenza.
Si prende atto che la Circoscrizione non ha espresso parere nei termini stabiliti.
Si precisa, infine, che per quanto attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell’art. 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Si può, pertanto, procedere alla riadozione della Variante parziale n. 59 al P.R.G., ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui in parte si richiamano:
1) di prendere atto dell'avvenuta revoca della precedente proposta di deliberazione del 28 febbraio 2003 (mecc. 2003 01463/09) per le motivazioni illustrate in premessa;
2) di riadottare la Variante parziale n. 59 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che costituivano la deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 18 novembre 2002 (mecc. 2002 06001/009), esecutiva dal 2 dicembre 2002 sono integrati con le Tavole introdotte nel nuovo allegato (all. 1 - n. ) che recepisce le modifiche grafiche e normative introdotte; le Osservazioni (all. 2 - n. ); è altresì, allegato al provvedimento, il testo della deliberazione della Provincia (all. 3 - 4 - nn. ) e il Parere di coerenza espresso dal Settore Tutela Ambiente (all. 5 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Sono stati inoltre approvati i seguenti emendamenti all'allegato 1 al provvedimento:
- Nella Relazione illustrativa, pagina 2, terzultimo capoverso, le parole: "come individuato nella scheda grafica allegata (per circa 15.900 mq. di SF)" sono soppresse.
- Nella Relazione illustrativa, pagina 2, al termine del terzultimo capoverso inserire il seguente testo: ", per una superficie almeno pari a quella relativa alla concentrazione edificatoria dei 10.000 mq. di SLP con destinazione ASPI".
- Sostituire la scheda grafica relativa all'ambito 12.29 Filadelfia "Regole edilizie - destinazioni urbanistiche" con la nuova (all. 7 - n. ).
- Sostituire la scheda normativa relativa all'ambito 12.29 Filadelfia "Servizi per l'ambito 12.14 Dogana" con la nuova (all. 8 - n. ).
- Sostituire la Nuova scheda normativa relativa all'ambito 12.14 Dogana con la nuova (all. 9 - n. )
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