giovedì 30 aprile 2009

17/05/04 - Delibera 2004/04007/002 - DELIBERAZIONE MECC. 2004/03250/008 Trasf. Aree FILA e Chinino tra Città Torino e Torino Calcio

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Consiglio Comunale
2004 04007/002
CITTA' DI TORINO
MOZIONE N. 24
Approvata dal Consiglio Comunale in data 17 maggio 2004

OGGETTO: DELIBERAZIONE MECC. 2004 03250/008 "TRASFERIMENTO DELL'AREA STADIO FILADELFIA E DELL'AREA CHININO TRA LA CITTA' DI TORINO ED IL TORINO CALCIO S.P.A.. APPROVAZIONE".

"Il Consiglio Comunale di Torino,
constatato che
il progetto relativo all’area Stadio Filadelfia dovrà "essere assentito" dalla Città prima di essere eseguito dal superficiario,
rilevato che
l’approvazione di tale progetto non è di competenza del Consiglio Comunale,
impegna
il Sindaco e la Giunta a presentare il progetto alle Commissioni di merito prima di essere approvato dagli organi competenti."




http://www.comune.torino.it/consigliocgi/consiglio/sedute/storiaAtto.cgi?txtNumDoc=2004-04007/02

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http://www.comune.torino.it/consigliocgi/consiglio/sedute/showSed.pl?dataSed=170520041600&ts=032436&te=032920

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17/05/04 - Delibera 2004/03250/008 - TRASFERIMENTO AREA STADIO FILADELFIA E AREA CHININO TRA LA CITTÀ DI TORINO ED IL TORINO CALCIO SPA - APPROVAZIONE


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Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali
n. ord. 50
2004 03250/008
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 MAGGIO 2004
(proposta dalla G.C. 27 aprile 2004)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: TRASFERIMENTO DELL'AREA STADIO FILADELFIA E DELL'AREA CHININO TRA LA CITTÀ DI TORINO ED IL TORINO CALCIO S.P.A.. APPROVAZIONE.

Proposta del Sindaco Chiamparino,
di concerto con gli Assessori Peveraro, Montabone e Viano.
La Città di Torino ha da tempo avviato con la Società Torino Calcio S.p.A. una trattativa volta a costituire in capo a quest’ultima un diritto di superficie sull’area Stadio Comunale ed a recuperare l’area dello storico stadio Filadelfia al suo valore proprio di elemento fondante la storia della società e di simbolo per i tifosi destinandolo, una volta ristrutturato, allo svolgimento delle gare della squadra Primavera del Torino Calcio S.p.A., di attività giovanili e di carattere celebrativo nonché di allenamento per le squadre ospiti del Torino calcio S.p.A. e della Juventus F.C. S.p.A..
Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 febbraio 2003 (mecc. 2003 01436/066), la Città di Torino ha approvato un protocollo d’intesa con la Società Torino Calcio S.p.A. volto a disciplinare il complesso intervento di recupero delle aree dello Stadio Comunale e dello Stadio Filadelfia.
Successivamente, con proprio provvedimento del 25 giugno 2003 (mecc. 2003 04189/066), il Consiglio Comunale ha trasferito in capo alla Società Torino Calcio S.p.A. il diritto di superficie sull’area Stadio Comunale. Sempre con detto provvedimento il Consiglio Comunale ha disposto che la Società Torino Calcio S.p.A. assuma formale impegno di realizzare nell’area Filadelfia un impianto sportivo che includa un regolamentare campo di calcio dotato dei necessari servizi e di una adeguata tribuna spettatori e un Museo della Storia del Torino.
Con deliberazioni n. 120 del 28 luglio 2003 (mecc. 2003 04276/009) - (adozione) e n. 176 del 9 dicembre 2003 (mecc. 2003 09051/009) - (approvazione) il Consiglio Comunale ha approvato la variante parziale n. 59 al P.R.G. ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i..
Con detta variante (come da Tavola della medesima costituente allegato 1) la Città di Torino ha individuato un nuovo ambito di trasformazione "12.29 Filadelfia" ed è stato di conseguenza adeguato l’adiacente ambito "12.14 Dogana", in particolare ridefinendo la concentrazione edificatoria, la localizzazione delle aree a servizi e sopprimendo la previsione del proseguimento della via Reduzzi sino alla via G. Bruno; contestualmente tale variante ha previsto il trasferimento dei diritti edificatori di pertinenza dell’area dell’Ex Chinino sulla parte di ambito "12.14 Dogana" posta ad est di via G. Bruno nonché, al fine di consentire l’edificabilità dell’area ex Chinino, il trasferimento su detta area di 10.000 mq. di SLP con destinazione ASPI generati dall’ambito "12.29 Filadelfia".
Tale provvedimento fu accompagnato dall'approvazione della mozione n. 26 del 25 giugno 2003 (mecc. 2003 04143/002), che precisava, peraltro, gli indirizzi del Consiglio Comunale in tema di recupero e riutilizzo dell'impianto "Filadelfia".
Considerato quanto sopra espresso, occorre ora completare l’indirizzo consigliare, rappresentato nei citati provvedimenti qui richiamati a parte integrante del presente atto deliberativo, realizzando, a favore della Città, il trasferimento di proprietà dell’area dell’impianto sportivo Filadelfia e, a favore del Torino Calcio S.p.A., la costituzione su detta area di un diritto di superficie novantanovennale oltre alla contestuale costituzione di un diritto di superficie di pari durata sull’area ex Chinino, con le modalità specificate nel dispositivo del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di prendere atto che la parte delle aree di proprietà comunale ubicata tra le vie Giordano Bruno, Montevideo, Taggia e Filadelfia, facente parte del complesso "Ex Chinino di Stato", quale individuata con perimetro rosso nella planimetria allegata al presente provvedimento (all. 2 - n. ), è da considerarsi appartenente al patrimonio disponibile della Città;
2) di approvare la costituzione, senza corrispettivo in denaro, con decorrenza dalla stipulazione del rogito notarile, del diritto di superficie noventanovennale a favore della Società Torino Calcio S.p.A. sull’area, avente una superficie di circa 13.000 mq., denominata "ex Chinino", sita in Torino, all’interno dell’isolato compreso tra le coerenze vie Giordano Bruno, Taggia e residua proprietà della Città così come individuata con campitura color ocra nella planimetria allegata e costituente parte integrante del presente provvedimento (all. 3 - n. ) e precisamente l’area catastalmente individuata nella descrizione unita al presente provvedimento (all. 4 - n. ). Il tutto formante un solo corpo, fra le coerenze via Giordano Bruno, residua proprietà della Città, via Taggia ed i mappali 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97 del Foglio 1400 del C.T.. La Città di Torino provvederà a propria cura e spese alla demolizione dei manufatti e fabbricati che insistono sull’area, dato atto che non necessitano opere di bonifica.
L’area predetta, così come risulta dalla tavola normativa allegata alla scheda normativa relativa all’ambito del P.R.G. vigente "12.29 Filadelfia", s’intende trasferita in diritto di superficie novantanovennale priva della capacità edificatoria dalla stessa generata pari a circa mq. 9.100 di SLP, in quanto quest’ultima sarà utilizzata, in conformità alle previsioni di Piano Regolatore vigente, sulla parte di ambito "12.14 Dogana" (allegata tavola di piano - all. 1 - n. ), posta ad est della via Giordano Bruno. Il presente trasferimento in diritto di superficie novantanovennale si riferisce, pertanto, al solo sedime di atterraggio, con esclusione dei diritti edificatori generati di mq. 9.100 circa di SLP, che restano di proprietà della Città di Torino e che verranno utilizzati nel citato ambito di trasformazione "12.14 Dogana".
Alla scadenza del termine, il diritto si estinguerà e gli immobili torneranno in piena proprietà della Città. Gli edifici di nuova costruzione, gli accrescimenti, le attrezzature, gli impianti, le infrastrutture ed ogni miglioria apportata diverranno proprietà della Città senza che da quest’ultima sia dovuto compenso, corrispettivo o indennità di sorta. Il Torino Calcio dovrà riconsegnare l’area e quanto realizzato su di essa alla Città in buone condizioni di manutenzione. A tal fine, lo stato degli immobili verrà accertato in contraddittorio tra i tecnici delle parti.
Verranno fatti salvi eventuali accordi tra la Città di Torino e il Torino Calcio S.p.A. per gli investimenti effettuati dal Torino Calcio S.p.A. o suoi aventi causa negli ultimi quindici anni prima della scadenza naturale del contratto. Il diritto di superficie potrà essere rinnovato dalla Città di Torino alla sua scadenza su richiesta scritta da parte del proprietario superficiario che pervenga almeno 24 mesi prima della scadenza. Ai soli fini fiscali le parti convengono di attribuire all’area in questione il valore di Euro 7,50 mq. e così per complessivi Euro 97.500,00.
È facoltà del proprietario superficiario sull’area di cui sopra e previa comunicazione alla Città di Torino, nel rispetto delle previsioni urbanistiche:
a) cedere anche frazionatamente il diritto di superficie e costituire diritti reali ed obbligatori a favore di terzi;
b) trasferire a terzi, anche frazionatamente, il diritto di fare e mantenere costruzioni sul suolo e sottosuolo;
c) trasferire anche frazionatamente la proprietà superficiaria di ciascuna delle costruzioni con il relativo diritto di mantenerle sul suolo e di costruire sulle costruzioni già esistenti;
d) ipotecare le costruzioni e concedere ipoteca sul diritto di costruire;
e) concedere in locazione - anche finanziaria - le costruzioni o parti di esse;
3) di approvare l’acquisizione a titolo gratuito, dal Torino Calcio S.p.A. alla Città, della proprietà dell’area denominata "Impianto Sportivo Filadelfia", avente una superficie di circa 13.000 mq., individuata catastalmente nella sopra citata relazione costituente (all. 4) con residue porzioni di fabbricato già destinato a campo di calcio; il tutto formante un solo corpo, tra le coerenze vie Filadelfia, Spano, Giordano Bruno e residua proprietà del Torino Calcio S.p.A., individuato con campitura di colore verde nella planimetria allegata e costituente parte integrante del presente provvedimento (all. 3). L’impianto sportivo Filadelfia viene trasferito a corpo, con tutti i diritti, ragioni, accessioni, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive, nello stato di fatto in cui si trova, ben noto alla Città di Torino nonché libero da pesi, pegni, ipoteche, privilegi, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, liti pendenti, vincoli di qualsiasi natura. La Società presta garanzia da evizione e molestie nel possesso. Le parti prendono atto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, con nota prot. n. 23598 del 18 dicembre 2002 ha rilevato la non sussistenza del vincolo di cui all’art. 5 del D.Lgs. 490/1999 e s.m.i. (all. 5 - n. ). Si precisa inoltre che l’impianto sportivo Filadelfia concorre alla copertura di una parte del fabbisogno a servizi generato dall’ambito "12.14 Dogana". Ai soli fini fiscali le parti convengono di attribuire al complesso in questione il valore di Euro 7,50 mq. e così per complessivi Euro 97.500,00;
4) di approvare la costituzione, senza corrispettivo in denaro, di un diritto di superficie novantanovennale, con decorrenza dalla stipulazione del rogito notarile, a favore della Società Torino Calcio S.p.A. sulle residue porzioni di fabbricati e sulla relativa area di cui al precedente punto 3 del dispositivo ("Impianto Sportivo Filadelfia"). Alla scadenza del termine, il diritto si estinguerà e gli immobili torneranno in piena proprietà della Città. Gli edifici di nuova costruzione, gli accrescimenti, le attrezzature, gli impianti, le infrastrutture ed ogni miglioria apportata diverranno proprietà della Città senza che da quest’ultima sia dovuto compenso, corrispettivo o indennità di sorta. Il Torino Calcio dovrà riconsegnare l’area e quanto realizzato su di essa alla Città in buone condizioni di manutenzione. A tal fine, lo stato degli immobili verrà accertato in contraddittorio tra i tecnici delle parti. Verranno fatti salvi eventuali accordi tra la Città di Torino e il Torino Calcio S.p.A. per gli investimenti effettuati dalla Società negli ultimi quindici anni prima della scadenza naturale del contratto. Il diritto di superficie potrà essere rinnovato dalla Città di Torino alla sua scadenza su richiesta scritta da parte del proprietario superficiario che pervenga almeno 24 mesi prima della scadenza.
Ai soli fini fiscali le parti convengono di attribuire al complesso in questione il valore di Euro 7,50 mq. e così per complessivi euro 97.500,00.
Nel caso di perimento dell’Impianto Sportivo esclusivamente per cause imputabili al proprietario superficiario il medesimo è tenuto alla sua ricostruzione.
Tali disposizioni valgono anche per il caso in cui il diritto di superficie si estingua per causa diversa dallo scadere del termine. Fermo restando il vincolo a servizi pubblici dell’impianto, il diritto di superficie sarà esercitato nei limiti e con le modalità fissate nel presente provvedimento, nelle convenzioni urbanistiche attuative e comunque secondo i principi generali e le norme vigenti in materia di diritto di superficie.
La costituzione del diritto di superficie sull’area "Impianto Sportivo Filadelfia" avverrà alle condizioni qui di seguito stabilite:
- il progetto dello stadio, in coerenza con la predetta destinazione urbanistica, dovrà essere redatto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- Rispetto della memoria storica
Dovranno essere conservate, come espresso nel parere del 18 dicembre 2002 della Soprintendenza, alcune porzioni dell'edificio del complesso sportivo, quali le curve storiche su via Filadelfia, via Spano nonché il nucleo centrale della tribuna con gli ambienti vicini, alcuni elementi decorativi e la zona di ingresso su via Filadelfia (cancellata storica, stele monumentale, biglietteria, etc.).
- Funzioni previste da insediare
Fermo restando la destinazione d'uso prevista dal PRG, le funzioni sono quelle relative all'impianto sportivo (spogliatoi, palestre, uffici) e per attività museali e associative della Fondazione Filadelfia, oltre che per attività complementari e accessorie alla destinazione principale.
- Dimensioni del campo di gioco
Il campo dovrà avere le dimensioni tali da consentire lo svolgimento di partite ufficiali per il livello professionistico (larghezza minima m. 68 e lunghezza minima m. 105).
- Capienza dello stadio
Il numero dei posti non dovrà essere inferiore ad almeno 2.200 (spettatori) e la dotazione di parcheggi a raso funzionali all'impianto sportivo (D.M. 25 agosto 1989) dovrà essere reperita sulle aree prospicienti le vie Filadelfia, Spano e G. Bruno, all'interno dell'ambito di trasformazione.
- Materiali impiegati
Dovranno essere usati i materiali che già erano utilizzati nello stadio storico: rivestimento in mattoni faccia a vista, strutture in calcestruzzo armato, rivestimento della copertura in metallo, preferibilmente rame.
- l’impianto sportivo, in coerenza con la predetta destinazione urbanistica, dovrà essere adibito esclusivamente ad impianto sportivo ed è pertanto esclusa qualsiasi modificazione della destinazione d’uso diversa da quella determinata dalla variante urbanistica medesima;
- è fatto inoltre divieto alla Società di cedere il diritto di superficie per tutta la durata del medesimo, eccezion fatta per il trasferimento a favore del soggetto giuridico nel quale la precitata Società si sia trasformata, incorporata, fusa o scissa e che comunque configuri la continuità soggettiva e la prosecuzione anche dell’attività calcistica ora del Torino Calcio S.p.A.;
- è fatto obbligo al superficiario di procedere al recupero dell’ex Campo Filadelfia su progetto assentito dalla Città sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista qualitativo ed in base a quanto indicato dalla Soprintendenza, contestualmente all’avvio della trasformazione urbanistica dell’ambito "12.29 Filadelfia" e comunque secondo la seguente perentoria scansione temporale:
a) il Torino Calcio S.p.A. dovrà presentare il PEC relativo all’area "ex Chinino" e all’ambito "12.29 Filadelfia" entro e comunque non oltre la stipula del contratto di permuta;
b) conseguentemente la Città di Torino, subordinatamente alla completezza della documentazione prodotta e a seguito dell’istruttoria effettuata sulla stessa, approverà tale PEC entro i successivi 90 giorni;
c) stante quanto sopra, la Città rilascerà il permesso a costruire e le licenze commerciali entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa in ogni sua parte, fermo restando che la richiesta del permesso a costruire relativa alla parte residenziale dovrà essere successiva a quella relativa all’Impianto Sportivo Filadelfia; pertanto il termine del 31 marzo 2004, di cui all’art. 14.1 lettera e) del contratto sottoscritto tra la Città e la società Torino Calcio S.p.A. ed avente ad oggetto la costituzione di un diritto di superficie novantanovennale sullo Stadio Comunale (atto a rogito notaio Mazzucco rep. n. 26967 raccolta n. 13469), fermo il resto, è prorogato allo scadere del termine di 60 giorni di cui sopra;
d) correlativamente il Torino Calcio dovrà completare la realizzazione dell’impianto sportivo Filadelfia tassativamente entro 18 mesi dal rilascio delle licenze edilizie e commerciali di cui al precedente punto c); garantendo quanto contenuto nella citata mozione n. 26 del 25 giugno 2003, nonché il recupero integrale delle parti architettoniche del vecchio impianto ancora in essere;
e) negli intervalli temporali sopra previsti, non si computa in ogni caso il mese di agosto.
A fronte dell’obbligo di cui al precedente punto d) il Torino Calcio S.p.A. presterà alla Città di Torino, in sede di rogito notarile relativo agli atti di cui ai punti 2), 3), 4) del presente dispositivo, fino alla concorrenza della somma corrispondente al valore delle opere così come da computo metrico estimativo relativo al progetto dell’Impianto Sportivo Filadelfia assentito dalla Città di Torino le seguenti garanzie, tra loro alternative e/o cumulative, su facoltà del Torino Calcio S.p.A.:
1) ipoteca, i cui oneri di iscrizione ed escussione saranno ad esclusivo carico della Torino Calcio S.p.A., su uno o più immobili localizzati nel territorio della provincia di Torino ovvero in località diversa se assentito dalla Città di Torino, liberi da ogni diritto reale, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, di proprietà della stessa o altro soggetto giuridico da questa indicata che interverrà nell’atto di cui ai punti 2), 3), 4) del presente dispositivo, stipulando la richiesta garanzia.
La perizia verrà effettuata dall’Ufficio Valutazioni della Divisione Patrimonio della Città di Torino o da altro organo, ufficio o soggetto, anche esterno, incaricato dalla Città che accerti il valore di mercato dell’immobile o degli immobili;
2) fideiussione bancaria emessa da primari istituti bancari, ai sensi dell’art. 13 della Legge 10 giugno 1982 n. 348 e s.m.i., che dovrà essere accettata dal Comune, sia per quanto attiene i contenuti, sia in ordine alla idoneità della garanzia fidejussoria medesima. In particolare, la fideiussione dovrà contenere l’espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune, entro 15 giorni dalla comunicazione della stessa, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all’art. 1945 cod. civ., con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ.
Le garanzie di cui sopra, a richiesta del Torino Calcio S.p.A., verranno proporzionalmente e complessivamente ridotte in ragione degli stati di avanzamento lavori di edificazione dell’Impianto Sportivo Filadelfia i cui valori, accertati da tecnici dell’Amministrazione Comunale, verranno assunti sulla base di un raffronto con il computo metrico estimativo del progetto esecutivo. In ogni momento il Torino Calcio potrà sostituire le predette garanzie con altra idonea garanzia, per l’importo residuo ancora esistente, che la Città avrà insindacabile facoltà di accettare, sia per quanto attiene i contenuti, sia in ordine all’idoneità della garanzia medesima.
Nei 7 giorni successivi alla presentazione del progetto relativo all’Impianto Sportivo Filadelfia, che dovrà rispondere alle prescrizioni sopra specificate, la Città comunicherà, in relazione al valore desunto dal computo metrico estimativo del medesimo, l’esatto importo delle garanzie da prestare.
Il Torino Calcio S.p.A. dovrà comunicare, nei successivi 7 giorni alla Città le predette garanzie e questa, entro i successivi 30 giorni, dovrà provvedere alla verifica di congruità sia rispetto alle garanzie ipotecarie e fideiussorie, sia rispetto alle condizioni predette.
Nel caso in cui la valutazione della congruità dell’ammontare delle garanzie, effettuata dalla Città, sia inferiore all’importo corrispondente al valore delle opere così come da computo metrico estimativo relativo al progetto dell’Impianto Sportivo Filadelfia assentito dalla Città di Torino, ne verrà data formale comunicazione alla Società Torino Calcio S.p.A. la quale, nei successivi 3 giorni, provvederà, con le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2, ad integrare la garanzia da prestare nei termini predetti, con conseguente stipula degli atti nel più breve tempo possibile.
Resta esplicitamente riconosciuto dalle parti che, nel caso in cui il Torino Calcio S.p.A. non provveda a presentare le garanzie necessarie alla stipula degli atti notarili alle condizioni sopra indicate, non si addiverrà alla stipula dei contratti di cui ai punti 2), 3) e 4) senza altra conseguenza tra le parti.
Le garanzie di cui sopra verranno impiegate dalla Città di Torino, unitamente al progetto esecutivo dell’Impianto Sportivo Filadelfia che il Torino Calcio si impegna a trasferire in proprietà alla Città senza alcun onere o compenso, per ultimare la costruzione dell’impianto di cui trattasi, salva ogni modifica strutturale e/o architettonica fatto salvo comunque l’eventuale maggior danno.
In tale fattispecie il diritto di superficie sull’Area Filadelfia, e comunque il contratto che lo ha costituito a favore della Società medesima, è risolto ipso iure e la Città concederà al Torino Calcio S.p.A., se richiesto, l’uso dell’impianto sportivo predetto alle condizioni che verranno concordate.
La Società rinuncia sin d’ora a qualsiasi azione cautelare possessoria autorizzando ora per allora in ogni caso la Città o i terzi da questa designati a prendere possesso dell’area o, ove del caso, a detenerla;
5) è fatto obbligo alla società Torino Calcio S.p.A. di garantire la gestione delle strutture realizzate secondo le seguenti modalità e scopi minimali, che dovranno formare oggetto di apposita separata convenzione regolante le modalità attuative dei punti c) e d) che seguono, da stipularsi entro 120 giorni dalla conclusione dei lavori:
a) adibire il campo di gioco per le gare della squadra Primavera;
b) mettere a disposizione, a scopo allenamento pre gara, l’impianto sportivo Filadelfia alle squadre ospiti del Torino Calcio, verso corrispettivo, a carico dei fruitori, laddove questi lo richiedano con congruo anticipo alla Società Torino Calcio S.p.A.;
c) consentire la fruizione alla Città di Torino, direttamente o indirettamente dell’Impianto Sportivo per almeno 5 giornate annue a titolo gratuito per manifestazioni di carattere sportivo comunicato con congruo anticipo alla Società Torino Calcio S.p.A.;
d) garantire un congruo numero di accessi gratuiti al Museo della Storia del Torino che verrà realizzato nell’area ai ragazzi in età scolare.
A fronte di tali adempimenti il Torino Calcio fornirà idonea garanzia che dovrà essere mantenuta per tutta la durata della gestione.
La Città sarà comunque manlevata e ritenuta indenne da qualsiasi responsabilità o danno procurato al complesso immobiliare o a terzi per tutta la durata del contratto;
6) di autorizzare il legale rappresentante della Città, nonché l’ufficiale rogante, ad apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche di carattere non essenziale ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge e comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto;
7) di porre a carico della Società Torino Calcio S.p.A. le spese, accessorie e conseguenti, derivanti dal presente atto;
8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

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30/04/09 - J'ACCUSE

Tratto dal forum ForzaToro...

RememberingDossena ha scritto :

mi permetto di estrarre alcune delle frasi che più mi toccano e che fanno sentire forte il mio senso di appartenenza :

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Vengono talvolta momenti nei quali è necessario che un popolo si raccolga, faccia quadrato e tuteli la propria sopravvivenza. Oggi per la Gente Granata è arrivato uno di quei momenti.


E’ giunta l’ora, per la Gente Granata, di non consentire più a nessuno di utilizzare il Filadelfia come una vecchia prostituta, buona per essere usata ogni qual volta la situazione possa renderlo utile.


Proprio per rendere possibile questo incontro, la tifoseria granata, riunita nella totalità delle sue anime, ha organizzato l’incontro di domani.


Questo incontro sarà anche l’occasione per tutti i tifosi, per la Gente Granata, di discutere e confrontarsi, alla ricerca di un necessario ricompattamento della nostra tifoseria.


Per tutti questi motivi si chiede alla Gente Granata di partecipare in massa a questo incontro perché ci si possa confrontare, forse per la prima volta, tutti insieme su argomenti così delicati.


Non possiamo poi che ringraziare tutte quelle persone, quei singoli tifosi, che nelle ultime settimane si sono adoperate, senza alcun secondo fine, per rendere dignitosa e pulita la nostra casa.
Invitiamo tutti i tifosi a recarsi almeno un momento al Fila in questi giorni


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Tratto dal forum ToroNews...

gecco ha scritto :

il 25 aprile le famiglie.......




il 29 aprile i "mezzi pesanti".....

30/04/09 - «Fila: fate chiarezza». I tifosi: «Chiamparino e Cairo, dovete partecipare al dibattito»


TS - sez. B2

La gente del Toro scrive una lettera aperta al sindaco e al presidente

Domani al museo del Grande Torino l’evento organizzato per discutere della ricostruzione:

«Vi aspettiamo numerosi»
«Non capiamo: dopo aver ribadito di essere pronti a un confronto, patron e primo cittadino sembrano declinare il nostro invito»



STEFANO LANZO
TORINO. E’ la lettera aperta di un popolo, quello granata, che chiede fatti e non più parole. Nient’altro. E’ il j’accuse firmato dai Direttivi di Curva Maratona e Curva Primavera e dal Centro Coordinamento Toro Clubs, un invito ragionevole a fare chiarezza sulla vergognosa vicenda del Filadelfia, un pezzo di storia granata che adesso è una discarica a cielo aperto. Ipoteche, un contenzioso finito in tribunale tra Comune e Agenzia delle Entrate, soldi della Città che prima sono a disposizione e poi calano in un mistero (con relativo esposto alla Corte dei Conti), il costante silenzio della società. I tifosi pretendono almeno chiarezza, dato che l’invito recapitato al sindaco per il dibattito pubblico sul Filadelfia è stato declinato.

«J’ACCUSE» «Vengono talvolta momenti nei quali è necessario che un popolo si raccolga, faccia quadrato e tuteli la propria sopravvivenza. Oggi per la Gente Granata è arrivato uno di quei momenti. Le ultime vicissitudini riguardanti il Filadelfia, le parole più volte spese tanto dal sindaco Chiamparino, quanto dal presidente Cairo, hanno portato grande preoccupazione ed esasperazione.
Attorno alla vicenda riguardante il Fila molto si è detto, molto si è speculato, molto si è lucrato in termini di immagine, poco però è stato realmente fatto. Molto spesso, le parole espresse sul Fila si sono rivelate, tristemente, semplici chiacchiere. E’ giunta l’ora, per la Gente Granata, di non consentire più a nessuno di utilizzare il Filadelfia come una vecchia prostituta, buona per essere usata ogni qual volta la situazione possa renderlo utile.
Facciamo fatica, per esempio, a comprendere come mai il presidente Cairo si metta a parlare di Fila e del suo impegno nella ricostruzione sempre e solo nei momenti di maggiore difficoltà della squadra, nel finale di ogni stagione.

Facciamo fatica, per esempio, a comprendere come mai il sindaco Chiamparino, proprio in questi giorni, comunichi che la Città non contribuirà con propri fondi alla ricostruzione del Fila o, qualora lo faccia, solo con cifre molto più basse di quelle che il Comune ha più volte indicato, sia per voce di propri esponenti, sia attraverso propri atti.
Facciamo fatica, per esempio, a comprendere come mai il Torino FC e la Città di Torino, dopo tre anni di lavoro al tavolo del Filadelfia, ancora non riescano a comprendere che senza un proprio intervento congiunto e coordinato, il Fila non potrà essere ricostruito».

MARCIA INDIETRO

«Sia il sindaco sia il presidente hanno più volte ribadito di essere pronti ad un confronto con la tifoseria. Ci sembra inspiegabile che nel momento in cui quella stessa tifoseria, che reclama con pieno diritto chiarezza in questa direzione, si muove per organizzare questo confronto, entrambi sembrino intenzionati a declinare l’invito, disertando l’evento.

Speriamo e spereremo sino all’ultimo che sindaco e presidente, ci ripensino e decidano di accettare un confronto franco e cristallino, consci che molto della loro residua credibilità è in gioco su questa delicata questione.
Proprio per rendere possibile questo incontro, la tifoseria granata, riunita nella totalità delle sue anime, ha organizzato l’incontro di domani.
Questo incontro sarà anche l’occasione per tutti i tifosi, per la Gente Granata, di discutere e confrontarsi, alla ricerca di un necessario ricompattamento della nostra tifoseria.

Per tutti questi motivi si chiede alla Gente Granata di partecipare in massa a questo incontro perché ci si possa confrontare, forse per la prima volta, tutti insieme su argomenti così delicati».

«PER RIPARTIRE»

«Se le Istituzioni e il Torino FC sapranno cogliere questa occasione, questo incontro potrà essere una pietra miliare sul futuro del Toro e, in certe forme, della Città stessa che potrebbe finalmente ritrovare un proprio simbolo ed espiare allo stesso tempo a una vergogna che non può più fingere di non vedere. Ricordiamo che non ci sarà alcuna manifestazione organizzata al Filadelfia, la decisione deriva dalla volontà di renderne visibile lo sfascio e la vergogna di cui è oggetto quell’area per noi così importante, in tutta la sua crudezza.
Non possiamo poi che ringraziare tutte quelle persone, quei singoli tifosi, che nelle ultime settimane si sono adoperate, senza alcun secondo fine, per rendere dignitosa e pulita la nostra casa.
Invitiamo tutti i tifosi a recarsi almeno un momento al Fila in questi giorni, con il cuore libero ma con la consapevolezza di non dover dimenticare mai l’importanza di operare tutti insieme per la sua ricostruzione».

VARIAZIONI

La pioggia scesa sul Piemonte in questi giorni ha reso impraticabile il vialetto di accesso di Villa Claretta, per cui non è stato possibile montare la tensostruttura che avrebbe dovuto ospitare dibattito, cineforum e concerto. Il programma resta comunque invariato, con gli eventi previsti al museo che si svolgeranno regolarmente a Grugliasco in via La Salle 87, presso la sede museale di Villa Claretta, mentre gli altri eventi saranno spostati nella struttura della “Nave”, all’interno del parco Le Serre, in via Tiziano Lanza 31 sempre a Grugliasco, nei dintorni del museo.

mercoledì 29 aprile 2009

28/04/09 - TuttoToroNews - ReteSette... Intrigo Filadelfia

Tratto dal forum ForzaToro...

RememberingDossena ha scritto:

niente di nuovo... sempre le solite cose dette un milione di volte...
in più solo alcune considerazioni su minus pecunia chiamparinum, aghemus/forieris et cortem contis espostum.
repetita juvant et chissàm magarit gens incazzant.
ma sul serium. non ad parolem.










.

02/12/03 - Determinazione 2003/10886/092 Cronologico N.98 - PROGETTO "IL FILADELFIA E IL GRANDE TORINO" (ALLA RICERCA DELLE NOSTRE RADICI)".



___________________________________

CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
2003 10886/092
Servizio Centrale Affari Istituzionali
CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 98
approvata il 2 dicembre 2003

DETERMINAZIONE: C. 9 - PROGETTO "IL FILADELFIA E IL GRANDE TORINO" (ALLA RICERCA DELLE NOSTRE RADICI)". CONTRIBUTO DI EURO 3.150,00.

Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale IX n. mecc. 2003/10038/92 del 28 novembre 2003, immediatamente eseguibile, è stato individuata l’Associazione Memoria Storica Granata quale beneficiaria del contributo per complessivi Euro 3.150,00, a parziale copertura dei costi di Euro 3.500,00 previsti per la realizzazione del progetto “Il Filadelfia e il Grande Torino (alla ricerca delle nostre radici)”.
Occorre pertanto impegnare la spesa di Euro 3.150,00 necessaria per devolvere il suddetto contributo a favore dell’Associazione Memoria Storica Granata.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
DETERMINA
di devolvere, per le motivazioni espresse in narrativa, un contributo di Euro 3.150,00 esente da ritenuta IRPEG ai sensi dell’art. 28 DPR 600/73 all’Associazione Memoria Storica Granata, con sede in Torino, corso Racconigi 166, P.I. 97564750012, a parziale copertura dei costi previsti per la realizzazione del progetto “ Il Filadelfia e il Grande Torino (alla ricerca delle nostre radici)”.
Il suddetto contributo, in conformità a quanto disposto dall'art. 77 comma 3 dello Statuto della Città di Torino e così come previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione del C.C. del 19 dicembre 1994, n. mecc. 94/07324/01, esecutiva dal 23 gennaio 1995, rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi;
di impegnare la somma complessiva di Euro 3.150,00 con imputazione al cod. d'Intervento n. 1050205 del Bilancio 2003, cap. 52950 art. 1, "Circoscrizioni Comunali – Iniziative culturali e ricreative. Trasferimenti";
3) il contributo verrà liquidato nella misura del 70% ad esecutività del presente provvedimento dirigenziale e ad inizio delle attività programmate. Il restante 30% verrà liquidato a seguito di:
- conclusione delle attività;
- invio della relazione illustrante l'intera attività svolta;
- trasmissione della rendicontazione contabile fiscalmente valida delle spese sostenute per la realizzazione dell'intero progetto.
Qualora in sede di presentazione del consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
Torino, 2 dicembre 2003
IL DIRETTORE IX CIRCOSCRIZIONE
dottor Livio SERRA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Domenico PIZZALA

09/12/03 - Delibera 2003/09051/009 - VARIANTE PARZIALE N. 59 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE


Divisione Edilizia ed Urbanistica
n. ord.176
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
2003 09051/009
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 dicembre 2003
(proposta dalla G.C. 25 novembre 2003)

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 59 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE L'AREA DELL'EX STADIO FILADELFIA COMPRESA TRA LE VIE TUNISI, GIOVANNI SPANO, GIORDANO BRUNO E FILADELFIA. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 120 del Consiglio Comunale del 28 luglio 2003 (mecc. 2003 04276/009), esecutiva dall’11 agosto 2003, è stata adottata , ai sensi dell' art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la Variante parziale n. 59 al vigente P.R.G., concernente l’area dell’ex Stadio Filadelfia, compresa tra le vie Tunisi, Giovanni Spano, Giordano Bruno e Filadelfia.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, dal 18 agosto 2003 al 16 settembre 2003.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 34 del 21 agosto 2003.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, sono pervenute 3 osservazioni nel pubblico interesse, alle quali occorre controdedurre.
Altre due osservazioni sono pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione sopra indicato. Alle stesse si ritiene, comunque, di controdedurre.
Le osservazioni pervenute vengono di seguito illustrate in sintesi e allegate integralmente al presente provvedimento:
1) OSSERVAZIONE: Presentata da Pro Natura Torino-Onlus, Italia Nostra-Onlus, Legambiente Ecopolis-Volontariato (Firmatari: Emilio Delmastro, Roberto Lombardi, Eva Biginelli)
Sintesi:
Tra gli aspetti eccepiti si rilevano:
mancanza di motivazione del provvedimento;
il carattere strutturale della variante;
la mancata indicazione, nella nuova scheda grafica, di alcuni dati rilevanti e di talune prescrizioni tecniche relative alla trasformazione;
la mancata verifica e analisi di compatibilità ambientale ai sensi della Legge Regionale 40/98;
l’illegittimità del provvedimento di variante.
A quanto sopra esposto si controdeduce nel modo seguente:
si ribadisce il carattere parziale della variante in quanto la variante non interessa, ne modifica, immobili di valore tale da determinarne il carattere strutturale ai sensi del comma 4 dell’art. 17 della LUR 56/77 e s.m.i.; peraltro gli edifici riconosciuti di valore documentale (con particolare riferimento ai due edifici che prospettano sulla via Giordano Bruno) sono mantenuti e destinati a servizi pubblici. La variante adottata non modifica i principi informatori del Piano Regolatore Generale, ma attribuisce una differente regolamentazione all’area e pertanto non si determinano gli effetti di cui al comma 4 dell’articolo 17 della LUR;
si precisa che le regole tecniche di trasformazione risultano coerenti e conformi con quanto indicato nelle norme generali vigenti. Inoltre, il P.R.G. non detta regole in merito a determinate prescrizioni tecniche (altezze massime o numero dei piani degli edifici di nuova realizzazione) che saranno definite ai sensi del Regolamento edilizio vigente solo nella fase attuativa;
la variante in oggetto, avente carattere parziale e non sostanziale, non rientra nelle modifiche soggette alla preventiva verifica di compatibilità di cui all’art. 29 della L.R. 40/98;
si conferma la legittimità del provvedimento adottato, sia per quanto attiene la motivazione che per quanto concerne il contenuto. Si specifica, inoltre, che ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. (all’art. 13 comma 1 ) la partecipazione al procedimento amministrativo in materia urbanistica viene regolata dalla Legge Urbanistica Regionale che nello specifico, ai sensi del comma 17 dell’art. 15, limita la partecipazione alla presentazione delle osservazioni durante il periodo della pubblicazione dell’atto adottato. La successiva fase delle controdeduzioni è di competenza dell’Amministrazione.
L’osservazione presentata è, pertanto, respinta.
2) OSSERVAZIONE: presentata da Comm. Margherita De Andreis (Capo Gruppo Democrazia è Libertà - La Margherita), Roberto Barbieri (Lista Di Pietro Italia dei Valori).
Sintesi:
Gli osservanti rilevano che la deliberazione di adozione della variante n.59 Filadelfia, pur confermando la realizzazione del previsto centro diurno per anziani ed il mantenimento dei servizi esistenti nello stesso ambito o in altri posti nelle immediate vicinanze, non dia “... nessun tipo di garanzia sia per la ricerca dell’area che per l’avvio dei lavori...”. Ricordano che il progetto preliminare del centro diurno è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 15 gennaio 2003, mentre l’opera è stata inserita nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2002 – 2004.
Osservano inoltre che la realizzazione del centro commerciale non potrà permettere il mantenimento della struttura denominata “Pandora”, laboratorio per i bambini delle scuole elementari, e la costruzione di un bocciodromo coperto (struttura peraltro già deliberata e finanziata).
A quanto sopra esposto si controdeduce nel seguente modo:
Quanto rilevato dagli osservanti non è controdeducibile, poiché non è configurabile come un’osservazione in senso proprio, ma più come una richiesta di chiarimenti e, nello stesso tempo, come espressione di una valutazione anche di carattere collaborativo nei confronti della variante adottata.
Le opportunità di trasformazione delle aree interessate dalla variante n. 59 (ambito 12.29 Filadelfia ed area dell’ex Chinino di Stato), hanno indubbiamente condotto a rivedere alcune scelte localizzative di quei servizi pubblici (centro diurno per anziani e bocciodromo), i cui progetti erano stati approvati ed inseriti nel piano di investimento della Città per l’anno 2003. Questa evenienza non esclude in ogni caso la necessità di rispondere alla domanda di servizi presente in quella zona della città. In deliberazione, infatti, si conferma la volontà di realizzarli, in via privilegiata, nelle porzioni di area dell’ex Chinino destinate a servizi pubblici. Solo in subordine, si prevede di localizzarli in altra area, di proprietà pubblica ed ubicata nell’immediato intorno, avente caratteristiche tali da soddisfare ugualmente, se non meglio, le esigenze espresse dai servizi prima ricordati.
3) OSSERVAZIONE presentata da soc. DASIT S.S (Firmataria Arch. Emanuela Recchi Legale Rappresentante della società).
La predetta osservazione è stata integrata da altra (Osservazione 5) presentata successivamente (fuori termine) dalla medesima società DASIT S.S.
Sintesi:
L’osservante richiede la parziale e limitata modifica delle norme attuative, prescritte dalla variante, allo scopo di poter attuare il proprio intervento, con permesso di costruire convenzionato che preveda la cessione gratuita a favore della Città delle aree a standard urbanistici.
Propone di modificare la scheda normativa dell’ambito 12.29 Filadelfia, aggiungendo alle “Prescrizioni particolari” la seguente prescrizione: “L’intervento di completamento edilizio previsto nell’area di concentrazione in affaccio su via Tunisi e verso via Filadelfia è ammesso mediante convenzione che preveda la cessione gratuita a favore della Città di Torino della quantità di aree a servizi generata dall’intervento”.
Nell’integrazione l’osservante ha esplicitato quanto già richiesto nell’osservazione del 15 settembre 2003, mediante la presentazione di un elaborato grafico in cui sono stati rappresentati due sub ambiti di intervento che potrebbero essere attuati separatamente, garantendo la cessione gratuita della quantità di aree a servizi richiesta dall’attuazione dell’intervento.
Alla sopra esposta osservazione, si controdeduce come segue:
Nella variante adottata l’area interessata dall’intervento è stata ricompresa in una nuova zona urbana di trasformazione (ZUT), denominata 12.29 Filadelfia, proprio in considerazione della necessità di garantire l’unitarietà dell’intervento di trasformazione urbanistica, nel quale è anche previsto il recupero dell’ex campo Filadelfia. L’eventuale accoglimento delle osservazioni (nn. 3 e 5) introdurrebbe una modalità di trasformazione non ammessa, in generale, per questi ambiti in quanto consentirebbe l’avvio parziale della trasformazione. Peraltro, quanto richiesto dall’osservante è già previsto nelle modalità ordinarie di attuazione indicate dal P.R.G. per le zone urbane di trasformazione. Le NUEA, infatti, all’art. 7, prevedono per le ZUT sia l’attuazione unitaria e sia l’attuazione per sub - ambiti ( o parti), purchè sia approvato dal Consiglio Comunale uno studio unitario d’ambito (SUA) esteso all’intero ambito. Tale studio unitario può essere proposta da privati, singoli o associati, proprietari di immobili inclusi nell’ambito d’intervento a condizione che rappresentino almeno il 75% delle superfici catastali interessate.
L’osservazione, nei termini sopra indicati, non viene, pertanto, accolta.
4) OSSERVAZIONE (pervenuta fuori termine) presentata da soc. TORINO CALCIO S.p.A. (firmatario Vice Presidente Esecutivo Francesco Cimminelli)
Sintesi:
L’osservante chiede di derogare la norma di PRG che nell’attuazione delle Zone urbane di trasformazione destina ad edilizia convenzionata una quota pari al 10% della S.L.P. residenziale per interventi eccedenti i 4.000 mq. di S.L.P. complessiva.
Alla sopra esposta osservazione si controdeduce nel seguente modo :
Nell’osservazione non si riscontrano elementi riconducibili ad un pubblico interesse che potrebbero giustificare il ricorso alla deroga.
Considerato, quindi, che si tratta di un principio di valenza generale del PRG, caratterizzante l’impostazione del Piano Regolatore, comune a tutte le ZUT e recentemente modificato con la variante parziale n. 37, proprio al fine di garantire una effettiva presenza di edilizia convenzionata nelle zone urbane di trasformazione con interventi residenziali, si ritiene di non poter accogliere l’osservazione presentata.
Durante la fase successiva all’adozione della variante, si è evidenziata la necessità di introdurre alcune modifiche a rettifica di imprecisioni contenute nelle parti costituenti il progetto di variante, senza tuttavia modificare i contenuti sostanziali del progetto adottato dal Consiglio Comunale in data 28 luglio 2003.
Si propone, pertanto, di modificare il testo della relazione illustrativa, il testo della scheda normativa relativa all’ambito 12.14 Dogana e la tavola normativa allegata alla scheda normativa dell’ambito 12.29 Filadelfia. Per una più agevole lettura, al fine di apportare le suddette modifiche, viene sostituito l’allegato n.1 alla deliberazione di adozione con il nuovo allegato 1 evidenziando in neretto le parti oggetto di modifica.
Il provvedimento in oggetto è stato trasmesso, per il parere previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino che, con deliberazione in data 23 settembre 2003 (delib.n. 1160-236472/03), ha espresso parere favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999.
Si ritiene, pertanto, di poter procedere all’approvazione definitiva della Variante parziale n. 59 al P.R.G., ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui in parte si richiamano:
di prendere atto che in merito alla Variante parziale n. 59, sono pervenute cinque osservazioni, nel pubblico interesse, che si allegano integralmente al presente provvedimento (all. 2-3-4-5-6 - nn. );
di approvare le controdeduzioni alle osservazioni stesse, descritte nella premessa del presente provvedimento e contenute nell’allegato 7 (all. 7 - n. );
di approvare la Variante parziale n. 59 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 120 del 28 luglio 2003 (mecc. 2003 04276/009), esecutiva dall’11 agosto 2003, ad eccezione dell’allegato n. 1 che viene sostituito dal nuovo allegato 1 al presente provvedimento (all. 1 - n. ).
E’ altresì allegato al presente provvedimento il testo della deliberazione della Provincia (all. 8 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Sono intervenuti, oltre all'Assessore Viano, i Consiglieri Rosso, Passoni, Borgogno, Sbriglio, Chiavarino, Provera, Borgione e Nigro i cui interventi sono inseriti nel processo verbale della seduta del Consiglio Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione per appello nominale.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Borsano, Coppola, Furnari, Gabri, Gallo Francesco, Ghiglia, Mina, Salti e Troiano.
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta con il seguente risultato:
PRESENTI 42
ASTENUTI 1 e precisamente il Consigliere Fucini.
VOTANTI 41
VOTI FAVOREVOLI 31 e precisamente, oltre al Presidente Marino ed al Sindaco Chiamparino, i Consiglieri Altamura, Borgione, Borgogno, Buronzo, Centillo, Cerutti, Crosetto, Cugusi, Cuntrò, Favaro, Ferragatta, Gallo Domenico, Giorgis, Greco, Larizza, Levi-Montalcini, Mangone, Monaci, Montagnana, Nigro, Olmeo, Orlandi, Panero, Passoni, Rossomando, Sbriglio, Steffenino, Tumolo e Vinciguerra.
VOTI CONTRARI 10 e precisamente i Consiglieri Airola, Altea, Chiavarino, Costa, Dell'Utri, Lospinuso, Provera, Rosso, Tealdi e Ventriglia.
Presidente - pongo ora in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di legge.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Altea, Borsano, Coppola, Furnari, Gabri, Gallo Francesco, Ghiglia, Mina, Salti, Troiano e Ventriglia.
Dichiarano voto contrario i Gruppi Forza Italia , Lega Nord Piemont Padania e Rifondazione Comunista.
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI 40
VOTI FAVOREVOLI 32
VOTI CONTRARI 8
_____________________


http://www.comune.torino.it/consigliocgi/consiglio/sedute/storiaAtto.cgi?txtNumDoc=2003-09051/09
______________________



http://www.comune.torino.it/consigliocgi/consiglio/sedute/showSed.pl?dataSed=091220031600&ts=023603&te=032916

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28/07/03 - Delibera 2003/04276/009 - VARIANTE PARZIALE N. 59 AL PRG AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.



Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Ammin.Urbanistiche
n. ord. 120
2003 04276/009
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 LUGLIO 2003
(proposta dalla G.C. 6 giugno 2003)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 59 AL PRG AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE L'AREA DELL'EX STADIO FILADELFIA COMPRESA TRA LE VIE TUNISI, GIOVANNI SPANO, GIORDANO BRUNO E FILADELFIA - PRESA D'ATTO REVOCA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (MECC. 2003 01463/009) - RIADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione del 28 febbraio 2003 (mecc. 2003 01463/009) la Giunta Comunale ha adottato quale proposta per il Consiglio Comunale il provvedimento deliberativo di riadozione, ai sensi dell’art.17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. della Variante parziale n. 59 al vigente P.R.G. relativa all’area dell’ex Stadio Filadelfia, compresa tra le vie Tunisi, Giovanni Spano, Giordano Bruno e Filadelfia.
La suddetta Variante era stata adottata in data 18 novembre 2002 dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 154 (mecc. 2002 06001/009), esecutiva dal 2 dicembre 2002 e successivamente, in data 10 dicembre 2002, posta in pubblicazione presso l’Albo Pretorio della Città per trenta giorni consecutivi dal 10 dicembre 2002 all’8 gennaio 2003.
La deliberazione di adozione era stata, altresì, inviata alla Provincia di Torino per l’espressione del relativo parere di competenza.
Ad essa venivano presentate, nei termini prescritti due osservazioni:
- Pro Natura Torino Onlus; Italia Nostra Onlus; Legambiente Ecopolis Volontariato;
- Provincia di Torino – Settore Urbanistica.
In entrambe si rilevava la necessità di una maggiore tutela dello "storico" campo di calcio da salvaguardare oltre che in termini di funzioni sportive da mantenere, anche in termini di specifica localizzazione e di difesa e valorizzazione delle parti residue della struttura.
Il problema della tutela del campo ha avuto in questi mesi una vasta eco anche nell’opinione pubblica e la Civica Amministrazione ha perciò maturato la decisione di rivedere le modalità attuative della trasformazione in termini tali da poter conservare il campo di calcio nella sua posizione storica, opportunamente ricostruito, consentendo comunque la realizzazione degli interventi edilizi inizialmente previsti per i quali si sono in qualche misura determinate delle legittime attese, sia in termini di funzioni insediabili che di quantità edificabili, già sulla base del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente.
Pertanto si era rielaborata la variante adottata, in accoglimento alle osservazioni pervenute, limitando la concentrazione edificatoria generata dalla trasformazione dell’ambito nella sola parte di area che si affaccia sulla via Tunisi, e assicurando la salvaguardia dell’area che ha ospitato lo storico campo di calcio nella parte restante, interamente destinata a servizi pubblici, con la realizzazione dell’impianto sportivo per l’attività calcistica.
Nella ricostruzione dell’impianto veniva assicurato anche il recupero delle residue emergenze architettoniche della vecchia struttura e realizzate le attività di servizio allo stesso, garantendo le pertinenze libere per lo sfollamento ed i parcheggi così come, peraltro, previsto dalla normativa vigente in materia.
Nell’ambito di tale intervento si teneva presente quanto osservato nel parere della Soprintendenza del 18 dicembre 2002, circa la tutela delle citate emergenze architettoniche del vecchio impianto sportivo, parere nel quale, peraltro, si confermava la non sussistenza attuale di vincoli ai sensi del D.Lgs. 490/99.
A seguito di quanto sopra, una prima proposta progettuale, presentata con deliberazione del 28 febbraio 2003 (mecc. 2003 01463/009) ipotizzava a tale scopo il riuso di una porzione dell’ex MOI, in uno dei corpi di fabbrica che costituiscono il nucleo storico di notevole valore architettonico dell’insediamento. Successivi approfondimenti hanno però messo in luce varie criticità che, unite alle riserve della Soprintendenza, hanno portato all’abbandono di questa soluzione ed alla necessità di procedere con revoca della suddetta deliberazione.
La presente Variante sostituisce la precedente e contempla una nuova proposta al fine di salvaguardare l’area dello Stadio.
In particolare si prevede che una parte delle capacità edificatorie generate dall’Ambito Filadelfia siano utilizzate nelle aree di proprietà comunale comprese nell’isolato tra le vie G. Bruno, Filadelfia, Montevideo e Taggia (area ex Chinino di Stato) facente parte dell’ambito di trasformazione urbana 12.14 Dogana.
In questa area, di circa 13.000 mq. di SF, viene, pertanto, disciplinata la realizzazione di una consistente quota di attività commerciali (max 10.000 mq. di SLP con destinazione ASPI).
Viene, peraltro, confermata la realizzazione dei servizi pubblici previsti sull'Ambito 12.14 Dogana, già inseriti nel piano di investimento della città per l’anno 2003; in particolare il Centro Diurno per Anziani in via Taggia e la bocciofila" Ex Chinino".
Gli stessi saranno rilocalizzati nell'ambito delle porzioni destinate a servizi pubblici dell’area Ex Chinino, in via privilegiata, ed in subordine ove apparisse meglio corrispondere alle esigenze di detti servizi, in aree pubbliche dell’immediato ritorno.
Inoltre, l’area corrispondente allo storico campo Filadelfia, ora destinata a servizi pubblici, contribuisce a soddisfare il fabbisogno di aree per servizi generato dalla trasformazione dell’ambito 12.14 Dogana, per una superficie almeno pari a quella relativa alla concentrazione edificatoria dei 10.000 mq. di SLP con destinazione ASPI.
Allo scopo di dare attuazione a queste previsioni, le due aree in questione saranno oggetto di una permuta patrimoniale tra la Città e la società Torino Calcio, da regolare con separato provvedimento.
In sintesi il progetto della presente variante in riadozione prevede complessivamente il mantenimento delle stesse funzioni e delle stesse quantità di SLP generate e di servizi previsti nella variante di PRG a suo tempo già adottata dal Consiglio Comunale.
Viene, tuttavia, adeguata la scheda 12.14 Dogana, prevedendo l'utilizzazione nell'Ambito dei diritti edificatori provenienti dalla Z.U.T. 12.29 Filadelfia e, inoltre, che l'area dello stadio Filadelfia concorra alla copertura di una parte del fabbisogno di servizi generato dall'ambito stesso.
Nella stesura delle conseguenti modifiche da apportare al foglio 12 B della tavola di PRG n. 1 "Azzonamento", si è anche ritenuto opportuno integrare l'individuazione della nuova via Zini in progetto coni il prolungamento della via Filadelfia tra la via G. Bruno e via Zino Zini.
In relazione alle modifiche apportate all'atto, occorre, ora, provvedere ad una nuova trasmissione alla Provincia ai fini di acquisire il parere di competenza.
La variante, inoltre, nella sua formulazione originaria, risultava conforme con il Piano di zonizzazione acustica, la cui procedura di approvazione è stata avviata con delibera della Giunta Comunale del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), come da Parere allegato.
Il nuovo atto è stato, tuttavia, ritrasmesso, per l'acquisizione del relativo parere, al Settore Tutela Ambiente, il quale, con nota del 3 luglio 2003 prot. 4210, ha dichiarato che la nuova Variante risulta coerente con il Piano di zonizzazione acustica (all. 6 - n. ).
Nel parere, viene altresì richiamata, ai sensi della Legge 447/1995, art. 8, la necessità di predisporre, in sede di piano urbanistico esecutivo, una valutazione di impatto acustico relativa al nuovo impianto sportivo, ai parcheggi sotterranei di prevista realizzazione e all'insediamento delle attività commerciali nell'area ex Chinino di Stato, nonché una valutazione previsionale di clima acustico riguardante l'Area interessata dai nuovi insediamenti residenziali.
Il presente provvedimento è stato trasmesso, a norma dell'art. 44 - primo comma - del Regolamento comunale sul Decentramento alla Circoscrizione 9 per l'espressione del parere di competenza (ns. nota prot. n. 1272-X-4/18 del 10 giugno 2003).
La Circoscrizione 9 segnalando che la documentazione relativa è pervenuta in data 25 giugno u.s., ha approvato, nella seduta del Consiglio circoscrizionale del 9 luglio u.s. una mozione con cui, oltre a chiedere un ulteriore termine per l'espressione del parere di competenza in relazione anche alla complessità della questione sottopostale, chiede conferma dei servizi pubblici già finanziati.
Nel merito di quanto richiesto si controdeduce quanto segue.
Per quanto concerne i servizi pubblici (centro diurno e bocciodromo) si ribadisce quanto già affermato nella proposta approvata dalla Giunta comunale ove è espressamente confermata la loro realizzazione nella stessa area ex-Chinino di Stato ovvero in aree limitrofe.
In relazione alla richiesta di un termine di proroga, considerata anche l'imminenza della pausa estiva, è stata concessa una proroga fino al 18 luglio 2003 (prot. n. 1599-X9-4/18); entro tale data la Circoscrizione non ha espresso parere di competenza.
Si è ritenuto tuttavia opportuno attendere la scadenza del termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Circoscrizione per l'espressione del parere di competenza.
Si prende atto che la Circoscrizione non ha espresso parere nei termini stabiliti.
Si precisa, infine, che per quanto attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell’art. 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Si può, pertanto, procedere alla riadozione della Variante parziale n. 59 al P.R.G., ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui in parte si richiamano:
1) di prendere atto dell'avvenuta revoca della precedente proposta di deliberazione del 28 febbraio 2003 (mecc. 2003 01463/09) per le motivazioni illustrate in premessa;
2) di riadottare la Variante parziale n. 59 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che costituivano la deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 18 novembre 2002 (mecc. 2002 06001/009), esecutiva dal 2 dicembre 2002 sono integrati con le Tavole introdotte nel nuovo allegato (all. 1 - n. ) che recepisce le modifiche grafiche e normative introdotte; le Osservazioni (all. 2 - n. ); è altresì, allegato al provvedimento, il testo della deliberazione della Provincia (all. 3 - 4 - nn. ) e il Parere di coerenza espresso dal Settore Tutela Ambiente (all. 5 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Sono stati inoltre approvati i seguenti emendamenti all'allegato 1 al provvedimento:
- Nella Relazione illustrativa, pagina 2, terzultimo capoverso, le parole: "come individuato nella scheda grafica allegata (per circa 15.900 mq. di SF)" sono soppresse.
- Nella Relazione illustrativa, pagina 2, al termine del terzultimo capoverso inserire il seguente testo: ", per una superficie almeno pari a quella relativa alla concentrazione edificatoria dei 10.000 mq. di SLP con destinazione ASPI".
- Sostituire la scheda grafica relativa all'ambito 12.29 Filadelfia "Regole edilizie - destinazioni urbanistiche" con la nuova (all. 7 - n. ).
- Sostituire la scheda normativa relativa all'ambito 12.29 Filadelfia "Servizi per l'ambito 12.14 Dogana" con la nuova (all. 8 - n. ).
- Sostituire la Nuova scheda normativa relativa all'ambito 12.14 Dogana con la nuova (all. 9 - n. )
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http://www.comune.torino.it/consigliocgi/consiglio/sedute/storiaAtto.cgi?txtNumDoc=2003-04276/09
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http://www.comune.torino.it/consigliocgi/consiglio/sedute/showSed.pl?dataSed=280720031600&ts=011829&te=023042
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DURATION VALUE = "0:20:6.0")

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28/07/03 - Delibera 2003/06093 - MOZIONE RESPINTA collegata alla Delibera 2003/04276 Variante 59




25/06/03 - Delibera 2003/04700/02 - MOZIONE RESPINTA - Futuro stadio comunale e area Filadelfia

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DURATION VALUE = "0:20:6.0" )

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martedì 28 aprile 2009

18/11/02 - Delibera 2002/06001/009 - VARIANTE PARZIALE N. 59 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I - Area EX Stadio


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Commenti in rosso di Manlio Collino ( Fegato Granata )

Divisione Edilizia Ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 154
2002 06001/009
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 NOVEMBRE 2002
(proposta dalla G.C. 25 luglio 2002)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 59 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE L'AREA DELL'EX STADIO FILADELFIA COMPRESA TRA LE VIE TUNISI, GIOVANNI SPANO, GIORDANO BRUNO E FILADELFIA. ADOZIONE.

Proposta dell’Assessore Viano.
L’area di circa mq. 29.400, oggetto della presente Variante al vigente Piano Regolatore Generale, corrisponde a gran parte dell’isolato delimitato dalle vie Tunisi, Spano, Giordano Bruno e Filadelfia, isolato caratterizzato dalla presenza dello storico campo sportivo della Società Torino Calcio. La stessa è compresa nella "Zona urbana consolidata residenziale mista" circostante, con destinazione a servizi privati di interesse pubblico, contraddistinta sulla tavola di piano con la lettera "v" impianti e attrezzature sportive.
Per tale immobile sono dettate specifiche prescrizioni al comma 20 dell’articolo 19 delle N.U.E.A. del P.R.G. che ammettono, nel quadro di un progetto di recupero fisico e funzionale dello Stadio, l’inserimento di varie attività, per lo sport, il tempo libero e la cultura, le attività terziarie e commerciali al dettaglio.

Qui appare il concetto di "recupero fisico e funzionale" dello Stadio (già di proprietà del Torino, non dimentichiamolo), e non si parla di campionati, di norme Uefa, di prima squadra o squadre giovanili.

Rispetto alle condizioni dell’immobile al momento della formazione del nuovo piano regolatore generale, la situazione è, mutata significativamente nel 1997 quando, a seguito dello stato di degrado fisico e strutturale di gran parte delle strutture, si è reso necessario procedere alla loro quasi totale demolizione, avvenuta previo accordo con la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte. La stessa ha espresso parere favorevole al progetto di recupero urbanistico ed edilizio dell’area e alla parziale demolizione del fabbricato sportivo, presentato dalla Fondazione Campo Filadelfia.
Il Piano Regolatore Generale prevedeva il recupero della struttura originaria, riconosciuta di valenza storico-ambientale, finalizzata ad una utilizzazione non più agonistica -spettacolare, considerate le caratteristiche del vecchio Stadio e la recente realizzazione del nuovo Stadio delle Alpi.

Qui si chiarisce il concetto di cui sopra, cioè si parla di utilizzazione non più agonistica -spettacolare senza parlare di campionati, prima squadra ecc.

Nel corso di questi anni sono stati proposti, dalla Fondazione Campo Filadelfia prima e dalla Società Torino Calcio poi, diversi progetti di recupero dell'area, nei quali erano previsti, oltre alla realizzazione di uno stadio per il gioco del calcio, in sostituzione della preesistente obsoleta struttura, anche l'insediamento di attività ricettive, terziarie, commerciali complementari alla principale funzione sportivo-spettacolare.

Quindi non c'entrava per niente il supermercato...

La Città, pertanto, sta, operando da anni per definire un accordo quadro con le due Società calcistiche torinesi, accordo che consenta di risolvere in termini soddisfacenti per tutti il problema degli stadi.
In particolare con la mozione n. 33 approvata dal Consiglio Comunale il 22 giugno 1998, si auspicava una soluzione che vedesse la cessione alla Juventus F.C. dello Stadio delle Alpi e la ricerca per la Società Torino Calcio di alternative possibili al Filadelfia.

E' sorprendente notare come l'ipotesi che il Delle Alpi potesse interessare anche al Torino non viene neppure presa in considerazione. Qui si ammette chiaro e tondo che il Comune si preoccupava solo di cosa dare al Toro in cambio della rinuncia ai suoi diritti (pari a quelli della Juve) sul Delle Alpi.

Un primo passo concreto in questa direzione è stato assunto con l’adozione della Variante n. 56 al P.R.G. che consentirà la cessione dello Stadio delle Alpi alla Società Juventus F.C., mentre è in corso di elaborazione un’ulteriore variante al P.R.G. per consentire la cessione dello Stadio Comunale alla Società Torino Calcio.
In questo scenario il campo del Filadelfia perde ogni interesse dal punto di vista agonistico rimanendo uno stadio di valore storico e simbolico per la Società e per i tifosi, destinato allo svolgimento di attività giovanili e di carattere celebrativo.

Questo è il passaggio clamorosamente arbitrario. Chi l'ha detto che il possesso del Comunale da parte del Torino fa automaticamente perdere ogni funzione agonistica al Filadelfia? Non solo il Campionato e la Coppa Italia Primavera hanno una funzione agonistica innegabile, ma anche la prima squadra, nell'eventualità di dover disputare campionati inferiori (la Fiorentina si è ritrovata in pochi mesi dalla A alla C2.), potrebbe trovar utile, economico ed agonisticamante stimolante giocare in un Filadelfia anche piccolo (ma sacro) piuttosto che al Comunale, lasciando quest'ultimo provvisoriamente inutilizzato!

Essendo, poi, venuto meno il "vincolo" del mantenimento del vecchio stadio, che in qualche misura ha giustificato la scelta del piano regolatore di comprendere l’area interessata nel tessuto "consolidato", pare più coerente con l’impostazione generale del P.R.G. trattare questa area come un ambito di trasformazione urbana a tutti gli effetti, adottando quindi i parametri generali applicati nelle zone urbane di trasformazione, e proponendo un quadro di regole edilizie e urbanistiche particolari che consenta di rispondere alle esigenze complessive che si sono espresse e "consolidate" sulla area in esame.

Qui sopra, dopo il passaggio arbitrario, appare il vero scopo di tutta la trama.

L’area in oggetto è, inoltre, parzialmente compresa in uno degli addensamenti commerciali di tipo A2, definiti come "…ambiti commerciali esterni al centro storico principale, posti all’interno di zone caratterizzate da una buona densità abitativa di non recente edificazione e da offerta differenziata ed integrata di attività commerciali e di servizio…".
In coerenza con le finalità perseguite di razionalizzare il sistema commerciale della città, all’interno di tali ambiti di tipo A2 è, pertanto, consentito l’insediamento di strutture commerciali al dettaglio di media e grande dimensione, previa verifica di compatibilità con le caratteristiche urbanistico-edilizie dei tessuti urbani interessati, sia in termini di indici di edificabilità e di mix funzionali ammessi nelle varie aree normative, sia soprattutto in termini di conservazione o trasformazione degli immobili esistenti.
In sintesi il progetto prevede complessivamente:
- il riuso del campo Filadelfia per un nuovo impianto sportivo privato per il gioco del calcio, nel quale garantire anche la conservazione di quelle parti residue tutelate dalla Soprintendenza;
- l’insediamento di nuove attività commerciali, coerenti con il sistema delle aree di addensamento individuate con la Variante n. 31 al P.R.G.;
- la realizzazione, fronte via Tunisi, di due blocchi di edificazione a destinazione prevalentemente residenziale, che in parte completeranno il preesistente edificio;
- la dotazione di parcheggi privati e pubblici localizzati nella stessa area, per la maggior parte interrati;
- aree verdi e percorsi pedonali e ciclabili di attraversamento.

Qui appare ancor più chiaramente tutta la manovra, addirittura nei dettagli. Fase 1) Novelli demolisce il 90% del Filadelfia - Fase 2) Questa realtà viene addotta come scusa, insieme al "regalo" del Comunale al Torino, per dichiarare il Filadelfia "campo" e non più "stadio", e soprattutto "privato, e privo di ogni funzione agonistica" - Fase 3) Fatta la dichiarazione, l'intero quadrilatero passa, in barba al PRG originario, come ambito di trasformazione urbana a tutti gli effetti - Fase 4) In essa vengono concesse le realizzazioni di supermercato, negozi e palazzi - Fase 5) Viene ribadito il concetto che il campo con i suoi due ruderi tutelati rimane tale e quale, e al massimo ci si può giocare a football tra amici.

In particolare la presente variante al P.R.G. dispone:
1) il cambiamento della destinazione urbanistica dell’area, da area con destinazione servizi privati d’interesse pubblico "SP" con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico (comma 20 dell’articolo 19 delle NUEA), a zona urbana di trasformazione ambito 12.29 Filadelfia;
2) l’inserimento nell’elenco delle zone urbane di trasformazione del nuovo ambito denominato 12.29 Filadelfia ed introduzione di specifica scheda normativa nel fascicolo delle "Norme urbanistiche edilizie di trasformazione – Schede normative";
3) il conseguente assoggettamento dell’area interessata dalla presente variante ai disposti del piano regolatore generale afferenti le zone urbane di trasformazione di cui agli articoli 7 e 15 delle NUEA nonché alle specifiche prescrizioni della scheda normativa 12.29 Filadelfia, nella quale sono individuati i parametri di trasformazione urbanistico edilizi;
4) l’inserimento di una nuova zona urbana di trasformazione – ambito 12.29 Filadelfia nella tavola 1 – azzonamento foglio 12B alla scala 1:5000;
5) annullamento del comma 20 dell’articolo 19 delle NUEA di P.R.G.;

Attenzione!!! L'annullamento arbitrario del comma 20 (che prevedeva l'inserimento di varie attività, per lo sport, il tempo libero e la cultura, le attività terziarie e commerciali al dettaglio solo nel quadro di un progetto di recupero fisico e funzionale dello Stadio) è la chiave di tutto. Era questo il vero scopo a cui hanno lavorato Calleri, Novelli, Re, Cimminelli e tutti gli altri, in combutta con gli assessori e la sovraintendenza!

6) l'aggiornamento della Tavola n. 2 scala 1:2000 - Foglio n. 65 "Edifici di interesse storico", avente carattere prescrittivo eliminando il vincolo di "Edificio di particolare interesse storico" con l'indicazione del gruppo di appartenenza tra gli "Edifici e manufatti speciali di valore documentario.

Ed ecco, nero su bianco, il Tempio del Grande Torino degradato da "Edificio di particolare interesse storico" alla semplice qualifica di "manufatto speciale di valore documentario". Bel colpo!!! E la sovraintendenza, complice, tace.

Premesso che, per effetto di tutte le varianti al P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G. stesso, si è ridotta la capacità insediativa prevista dal Piano del ’95 (1.151.400 abitanti P.R.G. 1995 contro 1.136.839 abitanti P.R.G. vigente dicembre 2000), si ritiene che la variante proposta, pur comportando un incremento di abitanti insediabili (circa 300 abitanti), prima non previsto (anche perché l’area era normativamente trattata in modo diverso), non produca, comunque, gli effetti di cui all’art.17 comma 4 della L.U.R. e si configuri pertanto come variante parziale ai sensi dell’art. 17 comma 7 della stessa.

E qui si prospetta il passaggio della cubatura edificabile dal normale 2 al famoso 0,7, riduzione che ci viene presentata come un'ingiustizia fatta a Cimminelli e ai Recchi-Dente per colpa dei tifosi che si sono mobilitati!

Il presente provvedimento, pertanto, ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell’articolo 17 comma 7 della LUR.
L'approvazione definitiva della presente variante è, comunque, subordinata alla preventiva verifica di compatibilità con il Piano di zonizzazione acustica, di cui alla L.R. 52/2000, recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", in corso di adozione da parte della Città.
In data l° agosto 2002, copia della presente deliberazione, unitamente al suo elaborato tecnico, è stata inviata al Consiglio della Circoscrizione 9, per l'espressione del parere di competenza.
Questo, con deliberazione in data l° ottobre 2002, che si allega al presente provvedimento (all. 2 - n. ) ha espresso parere sfavorevole alla variante, per le motivazioni che testualmente si riportano:
Il progetto presentato risulta non idoneo al contesto nel quale andrebbe ad inserirsi, in quanto l'insediamento di strutture commerciali al dettaglio di media e grande dimensione andrebbe a danneggiare tutto il piccolo commercio al dettaglio;
Non risulta necessaria la realizzazione, fronte via Tunisi, di due blocchi di edificazione a destinazione residenziale, poiché l'area risulta già notevolmente abitata;
Il progetto non rispetta in alcun modo il vivo ricordo della cittadinanza legato al vecchio Stadio Filadelfia, in quanto l'insediamento non prevede una continuità di carattere sportivo, ma unicamente una logica strettamente legata ad interessi privati, di cui la Circoscrizione 9 non avrebbe alcun beneficio, trattandosi di campo sportivo privato per il gioco del calcio;
La cementificazione selvaggia, a discapito delle aree che potrebbero essere riqualificate trasformandole in aree verdi, ad uso e beneficio dei cittadini, integrate eventualmente con impianti sportivi gestiti dalla Circoscrizione 9 che andrebbero ad arricchire il patrimonio immobiliare di competenza, non può in alcun modo trovare d'accordo gli amministratori del Consiglio della Circoscrizione stessa.
A quanto espresso dal Consiglio della Circoscrizione 9, si controdeduce nel seguente modo:
Oltre a quanto già espresso in narrativa, si precisa quanto segue:
Il P.R.G. vigente offre già la possibilità di insediare nell'area nuove attività commerciali, in quanto la stessa è riconosciuta come "area normativa Cc - Commercio Compatibile" che consente l'insediamento di tutte le tipologie commerciali ammesse per gli addensamenti di tipo A2 (in uno dei quali la stessa è parzialmente compresa).
Si è ritenuto opportuno non assumere come rigida norma di piano la definizione di quote di ASPI ed edilizia residenziale; la formulazione della scheda normativa è tale da permettere varie soluzioni per l'insediamento di attività terziarie, ricettive e commerciali in quantità comunque inferiori a quelle previste dal vigente P.R.G., nonché una quota di residenza che consente il completamento dell'edificio esistente posto all'angolo tra le vie Filadelfia e Tunisi e la formazione di un nuovo isolato nell'angolo opposto, con caratteristiche tipologiche e formali coerenti con l'intorno urbano esistente.
Data l'impossibilità di recuperare il vecchio complesso (ormai in gran parte demolito stante le precarie condizioni statiche e di conservazione), rimane il valore storico e simbolico del sito, sia per la Società che per i tifosi. A tal fine, l'Amministrazione, considera positiva la richiesta formulata dalla Società Torino Calcio di ricostruire e gestire direttamente una nuova struttura per lo svolgimento di attività giovanili e di carattere celebrativo. Tale soluzione offre le condizioni migliori per mantenere vivo il ricordo legato al vecchio stadio.
Capito? L'impossibilità di recuperare la decidono loro, e poi degradano lo stadio da edificio a sito simbolico. Al massimo, ci possiamo fare qualcosina per adattarlo allo svolgimento di attività giovanili e di carattere celebrativo.

In ultimo, la richiesta avanzata dalla Circoscrizione, di riqualificare l'area trasformandola in spazi a verde pubblico con impianti sportivi, richiederebbe l'intervento a totale carico della Città per l'acquisizione dell'immobile e la realizzazione dell'impianto, con l'impiego diretto di ingenti risorse pubbliche, mentre, proprio in ragione dell'obiettivo di conservare, per quanto possibile, la memoria del passato, risulta fondamentale mantenere il carattere societario dell'impianto e quindi consentire l'attuazione di un progetto di riqualificazione promosso da risorse private, destinando quindi l'area ad "ambito di trasformazione urbana" secondo un modello già presente nel P.R.G. vigente e ben collaudato.

Qui la faccia tosta è incredibile. La delibera finge di preoccuparsi delle risorse necessarie per acquisire l'area. A parte che essa passò dal Torino alla Fondazione per 700 milioni con lo stadio ancora in piedi, e fu rivenduta dalla Fondazione al Torino per 4 miliardi a stadio demolito (non si capisce perché, se non che Novelli aveva bisogno di soldi. Aveva avuto delle spese, poverino, e non gli bastavano quelli dei mattoni.), tutti sanno che a pochi isolati da lì si sta per demolire in piazza Galimberti un giardino costato quasi 2 miliardi pochi mesi fa, per farci i garages sotterranei. In più i lavori per il ricovero anziani disabili nell'ex Chinino continuano, nonostante sia già stata deliberata la loro demolizione per far posto al supermercato di Cimminelli (lo spreco di risorse pubbliche, in questi due casi, non conta?). Nessuno, infine, ha preso in considerazione il fatto che i tifosi del Torino sarebbero entusiasti di poter acquisire loro l'area, però al massimo ai 4 miliardi estorti da Novelli a Cimminelli, non al prezzo di mercato maturato dopo le varianti truffaldine al PRG.

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3-45091;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Preso atto del parere del Consiglio della Circoscrizione 9;
Con voti unanimi, espressi in forma palese,
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Per i motivi espressi in premessa:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 la Variante Parziale n. 59 al vigente Piano Regolatore Generale della Città di Torino, concernente le modifiche descritte in narrativa relative all’area dell’ex Stadio Filadelfia e più in dettaglio nell’allegato (all. 1 - n. ) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Emendamento all'allegato 1 - Variante:
A pagina 7, "GLI ELABORATI DELLA VARIANTE SONO I SEGUENTI:", dopo l'ultima riga, "… Regole edilizie", aggiungere il seguente testo:
"- estratto planimetrico della tavola n. 2 "Edifici di interesse storico" - legenda;
- estratto planimetrico della tavola n. 2 "Edifici di interesse storico" Foglio n. 65 - STATO ATTUALE;
- estratto planimetrico della tavola n. 2 "Edifici di interesse storico" Foglio n. 65 - CORREZIONE.".


http://www.comune.torino.it/consigliocgi/consiglio/sedute/storiaAtto.cgi?txtNumDoc=2002-06001/09

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"http://www.comune.torino.it/consigliocgi/consiglio/sedute/showSed.pl?dataSed=181120021600&ts=034625&te=045721"

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DURATION VALUE = "1:10:56.0")

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