venerdì 1 maggio 2009

25/05/06 - PIANO ESEC.2006/04272/009 TRASFORM.AMBITO "12.29 FILA" E "12.14 DOGANA (PARTE)"-FALLIM.TORINO-PROPOSTA ACCORDO TRANSATTIVO-APPROV.


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Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
2006 04272/009
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
/LL
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
25 maggio 2006
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLE ZONE URBANE DI TRASFORMAZIONE AMBITO "12.29 FILADELFIA" E AMBITO "12.14 DOGANA (PARTE)", LOCALIZZATE TRA LE VIE GIORDANO BRUNO, MONTEVIDEO, TAGGIA, FILADELFIA, TUNISI E SPANO - FALLIMENTO TORINO CALCIO S.P.A - PROPOSTA ACCORDO TRANSATTIVO - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Peveraro.
Con deliberazione n. 40 (mecc. 200500232/009) del 21 marzo 2005, esecutiva dal 4 aprile 2005, il Consiglio Comunale approvava il Piano Esecutivo Convenzionato relativo alle Zone Urbane di Trasformazione Ambito “12.29 Filadelfia” e Ambito “12.14 Dogana (parte)”.
Tale provvedimento è il risultato di una serie di atti orientati a regolare, pianificare ed articolare nel tempo le opere inerenti allo Stadio Filadelfia e qui di seguito riassunti:
con deliberazione n. 269 della Giunta Comunale del 28 febbraio 2003 (mecc. 200301436/066), esecutiva dal 19 marzo 2003, la Città di Torino approvava un Protocollo d’Intesa con la Società Torino Calcio S.p.A. volto a disciplinare il complesso intervento di recupero delle aree dello Stadio Comunale e dello Stadio Filadelfia;
con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 giugno 2003 (mecc. 200304189/066), esecutiva dall’8 luglio 2003, la Città di Torino disponeva, tra l’altro, che la Società Torino Calcio S.p.A. assumesse l’impegno formale a realizzare, nell’area dello Stadio Filadelfia, un impianto sportivo dotato di regolamentare campo di calcio, dei relativi servizi e di una adeguata tribuna spettatori nonché a collocare il Museo della Storia del Torino Calcio;
con deliberazioni n. 120 del 28 luglio 2003 (mecc. 200304276/009), esecutiva dall’11 agosto 2003, e n. 176 del 9 dicembre 2003 (mecc. 200309051/009), esecutiva dal 12 dicembre 2003, il Consiglio Comunale adottava e successivamente approvava, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i., la Variante parziale n. 59 al P.R.G. inerente gli Ambiti “12.29 Filadelfia” e “12.14 Dogana (parte)”;
con deliberazione n. 50 del Consiglio Comunale in data 17 maggio 2004 (mecc. 200403250/008), esecutiva dal 31 maggio 2004, veniva approvata l’acquisizione a titolo di permuta, dal Torino Calcio S.p.A. alla Città, della proprietà dell’area denominata “Impianto Sportivo Filadelfia” (I.S.F.) di superficie di circa 13.000 mq. e la contestuale costituzione, senza corrispettivo in denaro, di un diritto di superficie novantanovennale, con decorrenza dalla stipulazione dell’atto di rogito notarile, a favore del Torino Calcio S.p.A. sull’area di cui sopra “Impianto Sportivo Filadelfia” di superficie pari a circa 13.000 mq., nonché sulle residue porzioni di fabbricati;
con deliberazione n. 1452 della Giunta Comunale del 1^ ottobre 2004 (mecc. 200407921/009), esecutiva dal 19 ottobre 2004, veniva assentito il progetto relativo agli interventi a carico della Società Torino Calcio S.p.A. da realizzare presso lo Stadio Filadelfia;
con deliberazione n. 174 del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2004 (mecc. 200410587/009), esecutiva dal 3 gennaio 2005, veniva approvato, ai sensi dell’art. 17 comma 8 lettera g) della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i., l’adeguamento della scheda normativa dell’ambito “12.29 Filadelfia”, precisando che, nel nuovo impianto sportivo, si potesse prevedere l’insediamento di attività connesse all’impianto stesso quali il Museo Storico-Tematico, la sede sociale del Torino Calcio ed i relativi servizi di supporto.
A seguito di tali provvedimenti, in data 17 dicembre 2004, a rogito notaio Mazzucco (repertorio n. 27829 raccolta n. 13944), registrato in data 22 dicembre 2004, è stato stipulato tra la Città di Torino e la società Torino Calcio S.p.A. l’atto di permuta con il quale:

la Città di Torino ha acquisito dalla società Torino Calcio S.p.A. la proprietà dell’area denominata “Impianto Sportivo Filadelfia” sita in Torino nell’ambito “12.29 Filadelfia” all’interno dell’isolato compreso tra via G. Bruno, via Spano e via Tunisi, avente una superficie pari a mq. 13.000 individuata al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 1400 part. 47 ed ha costituito, a favore della stessa società Torino Calcio S.p.A., un diritto di superficie novantanovennale sulla medesima area, con obbligo da parte di quest’ultima di provvedere alla costruzione dell’I.S.F. e degli oneri connessi;
la società Torino Calcio S.p.A. ha acquisito dalla Città di Torino un diritto di superficie novantanovennale sull’area denominata “ex Chinino di Stato” sita in Torino nell’ambito “12.14 Dogana (parte)” all’interno dell’isolato compreso tra via G. Bruno, via Montevideo e via Taggia, avente una superficie pari a mq. 13.000 individuata al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 1422 part. 170 e foglio 1400 part. 108 e 109.
In adempimento della citata deliberazione di approvazione del P.E.C. in oggetto, in data 22 giugno 2005, a rogito notaio Marocco, è stata stipulata tra la Città di Torino e le società Torino Calcio S.p.A., Dasit s.s. e Bennet S.p.A. la Convenzione, con la quale, in particolare:
i Proponenti, società Torino Calcio S.p.A. e Dasit s.s., ciascuno per quanto di competenza, hanno ceduto, a titolo gratuito al Comune di Torino, la piena proprietà delle aree destinate a servizi pubblici a raso sull'Ambito 12.29 Filadelfia pari a mq. 8750;
il Comune di Torino ha costituito a favore della società Torino Calcio S.p.A. il diritto di superficie, fino al 16 dicembre 2103, su parte delle aree cedute a raso (destinate, insieme ai 13.000 mq. nella disponibilità di Torino Calcio S.p.A., alla realizzazione dello Stadio Filadelfia) pari a mq. 3722;
i Proponenti, società Torino Calcio S.p.A. e Dasit s.s., ciascuno per quanto di competenza, hanno assoggettato all'uso pubblico le aree destinate dal P.E.C. a pubblici servizi per complessivi mq. 3310, individuate nell'Ambito 12.29 Filadelfia;
il Proponente, società Bennet S.p.A., si è impegnato verso il Comune di Torino a realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, un parcheggio interrato di superficie pari a mq. 1.330, lungo via Giordano Bruno.
Con sentenza del 17 novembre 2005, il Tribunale Ordinario di Torino VI sezione civile – fallimentare dichiarava il fallimento della società Torino Calcio S.p.A.
Risultando inadempiuti gli obblighi previsti dai citati a carico del Torino Calcio, è sorta questione con la curatela del fallimento in ordine alla caducazione totale o parziale del contratto, con conseguenze che necessariamente coinvolgono anche le posizioni degli altri soggetti proponenti il PEC e loro aventi causa.
Al fine di risolvere il contrasto tra le rispettive posizioni ed evitare un’eventuale controversia che potrebbe dilazionare l’avvio dell’intera operazione, le parti si sono incontrate ed hanno ipotizzato di addivenire alla sottoscrizione di un accordo transattivo tra la curatela e le società proponenti e/o loro aventi causa, volto a salvaguardare gli equilibri dell’intera operazione. Si è ritenuto, infatti, di interesse comune a tutte le parti limitare gli effetti dell’inadempimento alla sola risoluzione del contratto nella parte relativa alla cessione del diritto di superficie sull’area I.S.F. ai sensi dell’art. 14 del citato Rogito e, quindi, riconoscere – a favore della Città - l’operatività, nel caso di specie, della clausola risolutiva espressa del diritto di superficie sull’area I.S.F. contenuta all’art. 17, quart’ultimo comma del medesimo atto, con conseguente rinuncia del Fallimento ad ogni pretesa sull’area medesima.
In considerazione di quanto sopra, l’ipotesi di accordo dovrà avere i seguenti contenuti:
corresponsione alla curatela, da parte delle società proponenti e/o loro aventi causa, di un ristoro economico pari ad euro 700.000,00 a vantaggio della massa fallimentare, a fronte della rinuncia, da parte della curatela stessa, ad opporsi alla dichiarazione di risoluzione per inadempimento dell’obbligo di cui all’art.16 punto d) del sopra citato atto stipulato il 17 dicembre 2004, a rogito notaio Mazzucco (repertorio n. 27829 raccolta n. 13944), fatta valere dal Comune di Torino. Per effetto della dichiarata risoluzione, la Città potrà avvalersi di tutti i mezzi riconosciuti dal citato Rogito, compresa la facoltà di escussione dell’ipoteca costituita sugli immobili dalla terza garante Società Ergom S.p.A;
estinzione, per effetto della suddetta risoluzione contrattuale, del diritto di superficie sull’area sopracitata con conseguente consolidamento della piena proprietà in capo alla Città, con gli oneri e pesi già in essere;
rinuncia, da parte della curatela, alla gestione del parcheggio di mq. 1330, realizzato a scomputo degli oneri di urbanizzazione dalla Società Bennet S.p.A, riconoscendo la proprietà dello stesso alla Città ai sensi dell’art. 1472 non appena il manufatto sarà realizzato;
avendo interesse alla realizzazione dello Stadio Filadelfia al fine di destinarlo agli usi già deliberati e pattuiti, impegno della Città a dare inizio ai relativi lavori entro il corrente anno, anche attraverso idonea fondazione opportunamente costituita, cui affidare la costruzione e gestione dell’impianto de quo;
impegno dei proponenti e/ loro aventi causa a versare a favore della Città o della citata costituenda fondazione un contributo aggiuntivo non inferiore a Euro 1.000.000,00 e, a garanzia dell’impegno stesso, presentazione, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo transattivo, di idonea garanzia di pari importo a mezzo di polizza fidejussoria;
impegno dei proponenti e/ loro aventi causa a garantire la contestualità dell’avvio degli interventi;
riattivazione delle procedure di rilascio dei permessi a costruire a favore delle società sottoscrittrici del PEC e/o loro aventi causa relativamente alle aree non comprese nella risoluzione contrattuale sopra descritta.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
D E L I B E R A
di dare mandato agli uffici della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata e della Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo di assumere tutti gli atti necessari per addivenire alla sottoscrizione di un accordo transattivo tra la Città, la curatela subentrata a seguito del fallimento del Torino Calcio S.p.A. e le società proponenti (e/o loro aventi causa) il Piano Esecutivo Convenzionato relativo alle Zone Urbane di Trasformazione Ambito “12.29 Filadelfia” e Ambito “12.14 Dogana (parte)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2005 (mecc. 200500232/009) del 21 marzo 2005. Il predetto accordo verrà siglato al fine di risolvere il contrasto tra le rispettive posizioni contrattuali sopra illustrate ed evitare un’eventuale controversia che potrebbe dilazionare l’avvio dell’intera operazione, nell’ottica di salvaguardare gli equilibri dell’operazione stessa. L’accordo dovrà avere i contenuti puntualmente illustrati in narrativa che si ritengono, pertanto, integralmente richiamati;
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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