giovedì 7 maggio 2009

13/03/07 - Delibera 2007/01446 - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE TORINO CALCIO SPA IN SEGUITO A FALLIMENTO. ESECUZIONE IPOTECARIA PRESTATA DA ERGOM HOLDING


____________________________________________

Servizio Centrale Affari Legali 2007 01446/041
Avvocatura/GG0/A
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
13 marzo 2007

OGGETTO: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DELLA SOCIETÀ TORINO CALCIO S.P.A. IN SEGUITO AL FALLIMENTO. ESECUZIONE IPOTECARIA PRESTATA DA ERGOM HOLDING S.P.A..

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.
Con atto a rogito notaio Luigi Mazzucco in data 17 dicembre 2004 repertorio n. 27829/13944 registrato al 2° Ufficio delle Entrate di Torino in data 22 dicembre 2004 al numero 100319 e trascritto ed iscritto all’Ufficio dei Registri Immobiliari di Torino 1 in data 22 dicembre 2004 ai nn. 57422, 57423, 57424 e 57425 nonché iscritto all’Ufficio dei Registri Immobiliari di Alba in data 23 dicembre 2004 al n. 10150, la Città di Torino cedeva e trasferiva alla società Torino Calcio Spa il diritto di superficie ex art. 952 c.c., dell’area ex Chinino mentre la Società Torino Calcio Spa cedeva e trasferiva alla Città di Torino la piena proprietà dell’area Impianto Sportivo Filadelfia che la Città di Torino, con il medesimo atto, trasferiva in diritto di superficie alla Società Torino Calcio Spa, facendo obbligo alla stessa di procedere alla ristrutturazione e ricostruzione dello stadio Filadelfia come da progetto assentito dalla Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale in data 01.10.2004 (mecc. 200407921/009) (art. 16). A fronte e a garanzia dell’obbligo di cui sopra la società ERGOM HOLDING SPA, con sede in Borgaro Torinese, via Stura n. 1/3, costituiva, a favore della Città di Torino, n. 2 ipoteche di primo grado su immobili di sua proprietà siti in Torino e in Baldissero d’Alba per un importo pari a Euro 4.329.060,00 (art. 17).
Con sentenza del 15 novembre 2005 il Tribunale di Torino dichiarava il fallimento della Torino Calcio spa nominando Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Fabbro. Quest’ultima non autorizzava la prosecuzione del contratto in corso (rogito notaio Mazzucco) con il Comune di Torino il quale ha ravvisato in ciò l’inadempimento all’onere in capo al Torino Calcio di cui all’art. 17 del citato rogito notaio Mazzucco.
Poiché la Città ha interesse a vedere realizzato lo Stadio Filadelfia per destinarlo agli usi già deliberati e pattuiti, la stessa ha riacquisito in capo a se stessa la piena proprietà delle aree ex Chinino e Impianto Sportivo Filadelfia e ciò è stato reso possibile mediante l’accordo con la Curatela, autorizzata dal Giudice Delegato e formalizzato con atto n. Rep. APA 2479 stipulato il 31.07.2006.
Ciò premesso, risultato vano ogni tentativo di ottenere bonariamente dalla società Ergom holding spa il soddisfo del credito garantito, è necessario che si proceda ora alla escussione del diritto reale di garanzia prestata dal terzo Soc. Ergom Holding s.p.a. attraverso l’attivazione di ogni procedura utile allo scopo
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
D E L I B E R A
1) di autorizzare la Città a proporre azione avanti il Giudice competente al fine di dare esecuzione alle garanzie ipotecarie prestate dalla Società Ergom Holding s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, in relazione agli impegni assunti dalla Società Torino Calcio spa, ora dichiarata fallita, cui dovrà essere altresì rivolta la relativa domanda. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze di carattere processuale.
---------------------------------------------

Nessun commento:

Posta un commento