giovedì 7 aprile 2011

08/04/09 - Esposto alla Corte dei Conti per accertamento ottemperanza Delibera 2007/01446/041

Ecc.ma

Corte dei Conti

Procura Regionale

Via Roma, 305 10100 Torino


Torino, 8 aprile 2009


I sottoscritti cittadini,

PREMESSO CHE:

- con atto a rogito notaio Luigi Mazzucco in data 17 dicembre 2004 repertorio n. 27829/13944 registrato al 2° Ufficio delle Entrate di Torino in data 22/12/2004 al numero 100319 e trascritto ed iscritto all’Ufficio dei Registri Immobiliari di Torino 1 in data 22/12/2004 ai nn. 57422, 57423, 57424 e 57425 nonché iscritto all’Ufficio dei Registri Immobiliari di Alba in data 23/12/2004 al n. 10150, la Città di Torino cedeva e trasferiva alla società Torino Calcio SpA il diritto di superficie ex art. 952 c.c., dell’area ex Chinino mentre la società Torino Calcio SpA cedeva e trasferiva alla Città di Torino la piena proprietà dell’area Impianto Sportivo Filadelfia che la Città di Torino, con il medesimo atto, trasferiva in diritto di superficie alla società Torino Calcio SpA, facendo obbligo alla stessa di procedere alla ristrutturazione e ricostruzione dello stadio Filadelfia come da progetto assentito dalla Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale in data 01.10.2004 (mecc. 200407921/009) (art. 16).

- a fronte e a garanzia dell’obbligo di cui sopra la società Ergom Holding SpA, con sede in Borgaro Torinese, via Stura n. 1/3, costituiva, a favore della Città di Torino, n. 2 ipoteche di primo grado su immobili di sua proprietà siti in Torino e in Baldissero d’Alba per un importo pari a Euro 4.329.060,00 (art. 17).

- con sentenza del 15/11/2005 il Tribunale di Torino dichiarava il fallimento della Torino Calcio SpA nominando Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Fabbro. Quest’ultima non autorizzava la prosecuzione del contratto in corso (rogito notaio Mazzucco) con il Comune di Torino il quale ha ravvisato in ciò l’inadempimento all’onere in capo al Torino Calcio di cui all’art. 17 del citato rogito notaio Mazzucco. La Città ha quindi riacquisito in capo a se stessa la piena proprietà delle aree ex Chinino e Impianto Sportivo Filadelfia e ciò è stato reso possibile mediante l’accordo con la Curatela, autorizzata dal Giudice Delegato e formalizzato con atto n. Rep. APA 2479 stipulato il 31/07/2006.

- nella Delibera di Consiglio n. 2006-04272/009 del 25/05/2006, era già stato peraltro sancito che “Per effetto della dichiarata risoluzione, la Città potrà avvalersi di tutti i mezzi riconosciuti dal citato Rogito, compresa la facoltà di escussione dell’ipoteca costituita sugli immobili dalla terza garante società Ergom SpA.”;

- nei primi mesi dell'anno 2007 non risultando iniziata la procedura esecutiva, il Consigliere Comunale Carossa presentava in data 26/02/2007 Interpellanza in merito alla questione (mecc. 2007-01177/002);

- in data 13/03/2007, la Giunta Comunale (Delibera di Giunta mecc. 2007-01446/041) ha deliberato di “autorizzare la Città a proporre azione avanti il Giudice competente al fine di dare esecuzione alle garanzie ipotecarie prestate dalla società Ergom Holding SpA, in persona del suo legale rappresentante, in relazione agli impegni assunti dalla società Torino Calcio SpA, ora dichiarata fallita, cui dovrà essere altresì rivolta la relativa domanda. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;”

– durante la discussione dell'interpellanza del Consigliere Carossa, avvenuta nella seduta del Consiglio Comunale del 26/03/2007, l'Assessore Viano, chiamato a rispondere, dichiarava che essendo falliti tutti i tentativi di ottenere bonariamente dalla società Ergom Holding SpA il soddisfo del credito garantito, si era reso necessario procedere alla escussione del diritto reale di garanzia prestata dal terzo soc. Ergom Holding SpA attraverso l’attivazione di ogni procedura utile allo scopo;

- in data 5/12/2008, nel corso dello svolgimento della seduta della V Commissione, l'Assessore Viano dichiarava pubblicamente che era in corso una non ben identificata “trattativa” con la soc. FIAT SpA, che nel frattempo aveva acquisito la proprietà della Ergom Holding SpA, non fornendo ulteriori precisazioni sull'avvio e/o avanzamento dell'azione legale per dare esecuzione alle garanzie ipotecarie;

- ad oggi non risulterebbe pertanto iniziata, da parte della Città di Torino, alcuna pratica di esecuzione forzata;

- il ritardo nella procedura appare essere pregiudizievole degli interessi economici della Città di Torino sotto un duplice profilo:
1) l'esito della procedura esecutiva porterebbe alla Città somme che, opportunamente depositate, frutterebbero interessi attivi da aggiungere al capitale;
2) gli immobili oggetto di ipoteca, al momento inutilizzati e non debitamente mantenuti, sono soggetti ad una svalutazione economica pregiudizievole per il conseguimento della maggior somma possibile, in fase di asta;

Tutto ciò premesso i sottoscritti cittadini

INSTANO

affinché questa Ecc.ma Corte voglia:

- in via istruttoria, accertare se effettivamente la Città di Torino non abbia ottemperato alla delibera di Giunta del 13/03/2007 (mecc. 2007-01446/041), non avviando la procedura di escussione coattiva delle ipoteche ed accertare le responsabilità dei Pubblici Amministratori e dei Dirigenti Comunali interessati;

- in via principale, in caso di accertamento del predetto inadempimento e delle responsabilità, condannare i responsabili alla refusione, in favore della Città di Torino, degli accertandi danni patiti e patendi.

Con osservanza,


Vedi: http://purple66.blogspot.com/2009/05/011004-delibera-200407921009-verifica.html , http://purple66.blogspot.com/2009/05/250506-piano-esecutivo-trasformazione.html , http://purple66.blogspot.com/2009/05/130307-delibera-200701446-inadempimento.html

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