mercoledì 5 giugno 2013

Riconoscimento giuridico Fondazione Stadio Filadelfia (?)

 
 
3ª SERIE SPECIALE
Anno 154° - Numero 7
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA  Roma - Sabato, 16 febbraio 2013  SI PUBBLICA IL SABATO
R E G I O N I
SOMMARIO
REGIONE  PIEMONTE
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n.18.
Assestamento al bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie.(13R00020)
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Pag.  3
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16-2-2013 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3a Serie speciale -n.7
Art.  11.
Contributo  straordinario
alla Fondazione Stadio Filadelfia

1.  Al fine di promuovere attraverso la Fondazione Stadio Filadelfia la ricostruzione dell’impianto Filadelfia, è concesso alla Fondazione un contributo straordinario massimo pari a 3.500.000,00 euro.
2. Il contributo è devoluto annualmente per un importo non superiore ai 275.000,00 euro e non oltre i quindici anni complessivi ed è finalizzato al regolare pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Fondazione per la ricostruzione del complesso sportivo.
3. L’amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore, concede una garanzia fideiussoria per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione e ristrutturazione di opere a fini sportivi di durata massima quinquennale fino a 3.500.000,00 euro, da contrarsi da parte della «Fondazione Stadio Filadelfia», costituita ai sensi dell’art. 28 della legge regionale 23 maggio 2008 n. 12 (Legge finanziaria per l’anno 2008).
4. La garanzia di cui al comma 3, è concessa a condizione che il progetto sia conforme alle norme statutarie approvate con deliberazione della Giunta regionale, sia stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario per regolare la possibilità di utilizzo delle strutture anche in funzione delle esigenze della collettività locale, siano regolati con convenzione i rapporti tra Regione Piemonte e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell’opera.
5. Agli eventuali oneri si fa fronte con la disponibilità finanziaria dell’UPB 09022 del bilancio pluriennale per gli anni 2013 - 2015.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti ai sensi del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità) di cui all’art. 4 della legge regionale n. 7/2001.
 


 
REGIONE PIEMONTE BU17 24/04/2013
Codice DB0710
D.D. 11 marzo 2013, n. 134
Fondazione Stadio Filadelfia con sede in Torino. Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalita' giuridica privata.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di  riconoscere  d’idoneità  e  pertanto  autorizzare  l’iscrizione  nel  Registro  Regionale  centralizzato
provvisorio  delle  persone  giuridiche,  di  cui  alla  D.G.R.  n.  39  –  2648  del  02.04.2001,  della
Fondazione Fondazione Stadio Filadelfia con sede inTorino.
Il  riconoscimento  della  personalità  giuridica  privata  è  determinato  dall’iscrizione  nel  suddetto
Registro.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Lr. 22/2010.
Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso al  T.A.R.  entro  60  gg.,  ovvero  ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  gg.  dalla  notificazione  o  dalla  intervenuta  piena
conoscenza.
Il Dirigente
Marco Piletta
 

 
Legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013
Legge finanziaria per l'anno 2013.
(B.U.09 Maggio 2013, n. 19)
 
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2. L' articolo 11 della l.r. 18/2012 è sostituito dal seguente:
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Art. 11. (Contributo straordinario alla Fondazione Stadio Filadelfia)
1. Al fine di promuovere attraverso la Fondazione Stadio Filadelfia la ricostruzione dell'impianto Filadelfia, è concesso alla Fondazione un contributo straordinario massimo pari a 3.500.000,00 di euro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è devoluto annualmente per un importo non superiore a 275.000,00 euro e non oltre i quindici anni complessivi ed è finalizzato al regolare pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Fondazione per la ricostruzione del complesso sportivo.
3. L'amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore, concede una garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione e ristrutturazione di opere a fini sportivi di durata massima quinquennale fino a 3.500.000,00 euro, rinnovabile fino ad estinzione del mutuo, da contrarsi da parte della
"
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4. La garanzia di cui al comma 3 è concessa a condizione che il progetto sia conforme alle norme statutarie approvate con deliberazione della Giunta regionale, sia stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario per regolare la possibilità di utilizzo delle strutture anche in funzione delle esigenze della collettività locale, siano regolati con convenzione i rapporti tra Regione Piemonte e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

5. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB DB18112, secondo le modalità di cui al comma 2, mentre agli eventuali oneri di cui al comma 3 si fa fronte con la disponibilità finanziaria dell'UPB DB09022. Tali risorse sono individuate secondo le modalità previste dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

6. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti ai sensi del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità) di cui all' articolo 4 della l.r. 7/2001.".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 18/2012 sono inseriti i seguenti:
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"
2 bis. A decorrere dal 1° luglio 2013, senza ulteriori oneri a carico del bilancio, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione liquidatoria dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (Aress), individuandolo tra i dirigenti regionali, al fine di definire le procedure in essere e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti. Dal 1° luglio 2013 cessano i rapporti di lavoro e le collaborazioni a vario titolo in essere alla medesima data.
2 ter. La gestione liquidatoria ha una durata di diciotto mesi. Il commissario liquidatore provvede all'accertamento della situazione debitoria e creditoria dell'Aress e presenta le risultanze dell'attività e una relazione finale alla Giunta regionale.
"
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http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=8&LEGGEANNO=2013

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