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giovedì 7 aprile 2011

16/03/10 - Delibera 2010/01327/041 - CITTÀ DI TORINO/ERGOM HOLDING SPA.APPELLO DELLA CITTÀ AVANTI LA CORTE D'APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE TORINO

...N. 6644/09 LITE N. 38/10



Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali - Gioventù - Decentramento - Commercio - Suolo Pubblico
2010 01327/041

Servizio Centrale Affari Legali
/GG
0/B

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

16 marzo 2010

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Sergio CHIAMPARINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:

Fiorenzo ALFIERI
Alessandro ALTAMURA
Marco BORGIONE
Giuseppe BORGOGNO
Ilda CURTI
Michele DELL'UTRI

Marta LEVI
Domenico MANGONE
Gianguido PASSONI
Maria Grazia SESTERO
Roberto TRICARICO
Mario VIANO

Assente per giustificati motivi l'Assessore Giuseppe SBRIGLIO.

Con l’assistenza del Segretario Generale Adolfo REPICE.

OGGETTO: CITTÀ DI TORINO/ERGOM HOLDING SPA. APPELLO DELLA CITTÀ AVANTI LA CORTE D'APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 6644/09 LITE N. 38/10

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

Con atto di citazione notificato in data 9 marzo 2007 la Ergom Holding spa adiva il Tribunale di Torino al fine di ottenere la cancellazione giudiziale delle ipoteche iscritte su beni di sua proprietà da parte del Torino Calcio ed a favore del Comune di Torino a garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti dal Torino Calcio medesimo per la costruzione dell’impianto sportivo Filadelfia di cui all’atto di conferimento del diritto di superficie novantanovennale sull’area Filadelfia sita in Torino (Rogito Notaio Mazzucco rep. 27829/13944 del 17 dicembre 2004) tra le vie Spano e Filadelfia per una superficie catastale pari a mq. 13000. Con il medesimo atto di citazione la Ergom chiedeva inoltre il risarcimento dei danni derivanti – a suo dire - dall’"illegittimo comportamento del Comune di Torino consistente nel non prestare il consenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte in base al contratto 17/12/2004 sui beni dell’attrice".
Si costituiva il Comune di Torino con comparsa del 22.5.2007 contestando ed opponendosi ad entrambe le richiesta avversarie.
Con sentenza n. 6644/09 depositata il 1° ottobre 2009 il Tribunale di Torino dichiarava: - estinta l’ipoteca iscritta in data 22.12.2004 n. Pr. 236 R.G. 57425 R.P. 12650 e per l’effetto ordinava al Direttore dell’Ufficio Provinciale del Territorio di Torino 1, subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza, la cancellazione a spese di parte convenuta; - estinta l’ipoteca iscritta in data 23.12.2004 n. Pr. 60 R.G. 10150 R.P. 1856 e per l’effetto ordinava al Direttore dell’Ufficio Provinciale del Territorio di Cuneo Sezione Staccata di Alba, subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza, la cancellazione dell’ipoteca stessa a spese di parte convenuta; respingeva la domanda risarcitoria proposta da Ergom Holding spa, in quanto infondata; compensava tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condannava la Città di Torino a rifondere alla Ergom Holding spa le spese di lite nella misura della metà, che liquidava in Euro 872,71 per esborsi, Euro 1.848,37 per diritti, Euro 9.000,00 per onorari ed Euro 1.356,05 12.5% spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
La Divisione Patrimonio, Innovazione e Sviluppo, Lavoro e Formazione Professionale, Servizi al cittadino con nota del 27.1.2010 ha evidenziato la necessità che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, impugni, avanti la Corte d’Appello di Torino, la sentenza n. 6644/09 pronunciata dal Tribunale di Torino, onde poter svolgere tutte le proprie ragioni e difese e ottenerne la riforma.
Poiché la sentenza del Tribunale si appalesa censurabile sotto diversi profili e lesiva degli interessi della Città, occorre che la stessa, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, proponga appello avanti la Corte d’Appello di Torino al fine di ottenerne l’annullamento e/o riforma.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale (presso la quale si elegge domicilio), proponga appello, avanti la Corte d’Appello di Torino, avverso la sentenza n. 6644/09 del Tribunale di Torino, dando mandato al Sindaco, o chi per esso, affinché assuma al riguardo ogni provvedimento utile, necessario e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell’Ente nel giudizio stesso. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze di carattere processuale.

Il Vicesindaco
Tommaso Dealessandri


Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il Dirigente
Anna Maria Arnone

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
p. il V.D.G. Risorse Finanziarie
il Dirigente Delegato
Anna Tornoni

In originale firmato:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Sergio Chiamparino Adolfo Repice
___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20 marzo 2010 al 3 aprile 2010;

2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 marzo 2010.

15/05/07 - Delibera 2007/02923/041 - CITTA' DI TORINO/ERGOM HOLDING SPA. ATTO DI CITAZIONE AVANTI ILTRIBUNALE DI TORINO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI

...DA QUEST'ULTIMA VANTATI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA'. LITE N. 64/2007.


Servizio Centrale Affari Legali 2007 02923/041 Avvocatura /GG 0

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

15 maggio 2007

OGGETTO: CITTA' DI TORINO/ERGOM HOLDING SPA. ATTO DI CITAZIONE AVANTI ILTRIBUNALE DI TORINO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA QUEST'ULTIMA VANTATI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA'. LITE N. 64/2007.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

Con atto di citazione notificato al Comune di Torino in data 9 marzo 2007 la società Ergom Holding Spa (codice fiscale 00599260015) con sede in Borgaro Torinese (TO) Via Stura n. 1/3, in persona del suo Presidente e legale rappresentante - sig. Francesco Cimminelli - ha chiesto:

la dichiarazione di estinzione: a) dell’ipoteca iscritta con nota n. 236 del 22/12/2004;
b) dell’ipoteca iscritta con nota n. 60 del 23/12/2004;

la condanna del Comune di Torino al pagamento delle spese di cancellazione delle ipoteche sub 1, lett. a e b;
la condanna del Comune di Torino al risarcimento del danno relativo alla mancata prestazione tempestiva del consenso alla cancellazione delle ipoteche di cui sopra;
la condanna del Comune di Torino al risarcimento derivante dalla segnalazione delle garanzie reali presso la Centrale Rischi di Banca d’Italia.
Il Settore competente, ha evidenziato la necessità che la Città si costituisca in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Comunale nel succitato procedimento onde poter svolgere tutte le proprie ragioni e difese.
Poiché le censure avversarie paiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo dell’Avvocatura Comunale, si costituisca nel procedimento come sopra promosso, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, si costituisca nel procedimento avviato con atto di citazione instaurato avanti il Tribunale di Torino dalla società Ergom Holding S.p.A. contro il Comune di Torino dando mandato al Sindaco, o chi per esso, affinché assuma al riguardo ogni provvedimento utile, necessario e conseguente. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267, per esigenze di carattere processuale.

17/04/07 - Interpellanza 2007/02318/002: "CHIAMPARINO CONTRO CAIRO ED ESALTA LE IMPRESE DI CIMMINELLI" - Carossa



Servizio Centrale Consiglio Comunale

2007 02318/002

C I T T À D I T O R I N O

INTERPELLANZA: "CHIAMPARINO CONTRO CAIRO ED ESALTA LE IMPRESE DI CIMMINELLI" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE CAROSSA IN DATA 17 APRILE 2007.

Il sottoscritto Consigliere Comunale

PRESO ATTO

delle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco Chiamparino durante un incontro con i cittadini della Circoscrizione Filadelfia, confermate da due Consiglieri, e ribadite sul quotidiano "Tuttosport" del 17 aprile 2007 dove si afferma: "Cairo? Meglio Cimminelli";

CONSIDERATO CHE

- è davvero sconvolgente che il primo Cittadino torinese possa aver fatto la sopra citata dichiarazione tenendo conto che, nel 2005, proprio Cimminelli ha portato al fallimento il Torino Calcio trascinando nella vergogna quanto il calcio di altri tempi aveva lasciato, di bello, di irripetibile, di grandioso…… il "Grande Torino", e a pensarci non è poca cosa;

proprio Cimminelli è riuscito ad incassare da patron granata oltre 25 milioni di Euro per la vendita dei diritti edificatori di due palazzi e un centro commerciale, purtroppo dove sorgeva il Fila è oggi una cloaca a cielo aperto, le buone intenzioni sono rimaste nel cassetto;

fra l’altro, in tale occasione, il Sindaco è apparso molto infastidito dall’iniziativa del referendum abrogativo anti-delibera "pro Juve" deliberazione della Giunta Comunale denominata Euro 2012 e ora diventato un caso persino all’UE;

sulla costruzione del campo Filadelfia la Città di Torino ha proposto nel bilancio 7 milioni di Euro derivanti dai crediti con la vecchia società del Torino, credito che il Comune avrebbe dovuto recuperare per la somma di circa 3,5 milioni di Euro dalle garanzie ipotecarie sugli immobili della Ergom, mai escusso dall’Amministrazione Comunale con ovvia perdita di Euro per lo stesso e di riflesso per i cittadini torinesi;

INTERPELLA

Il Sindaco per sapere:

se corrispondono al vero le dichiarazioni rilasciate durante l’incontro in Circoscrizione e ribadite dal quotidiano Tuttosport;

se nella diatriba innescatasi con il Presidente del Torino Calcio il Comune non abbia l’intenzione di perorare la causa di santificazione per Cimminelli e a fronte di tale atto condonargli il debito per milioni di Euro.

F.to: Mario Carossa

26/02/07 - Interpellanza 2007/01177/002 - "IL COMUNE DI TORINO SI DIMENTICA DEI SUOI CREDITI?" - Carossa

http://www.comune.torino.it/consiglio/sedute/testi/01177.htm

Servizio Centrale Consiglio Comunale
2007 01177/002
C I T T À D I T O R I N O

INTERPELLANZA: "IL COMUNE DI TORINO SI DIMENTICA DEI SUOI CREDITI?" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE CAROSSA IN DATA 26 FEBBRAIO 2007.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

CONSIDERATO CHE

nella Commissione Consiliare di venerdì 23 febbraio u.s., l’Assessore Viano pare abbia menzionato, tra le altre cose, il credito da recuperare dalle garanzie ipotecarie sugli immobili della Ergom;

questa Amministrazione pur avendo un credito esigibile per una cifra di milioni di euro lo lascia per quasi 2 anni nelle tasche del debitore;

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

a quanto ammonta esattamente il credito;
perché non sono state escusse le ipoteche e in caso negativo quando si pensa di farlo;
a quanto ammontano gli interessi e conseguentemente la perdita di euro per il Comune.

F.to: Mario Carossa

13/07/06 - Doc. n. 70/2006 Circ.9^ - Intendimenti Amministrazione Comunale circa il futuro dell'Area Filadelfia



Doc. n. 70/2006 approvato il 13 luglio 2006

CITTA’ DI TORINO
CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9^
ORDINE DEL GIORNO 70/2006

OGGETTO: "Intendimenti della nuova Amministrazione Comunale circa il futuro dell'Area Filadelfia, alla luce della deliberazione n. 04272/009 del 25/05/2006, approvata dalla Giunta Comunale della Città di Torino".

Il Consiglio della Circoscrizione 9
PREMESSO CHE

con deliberazione n. 269 della Giunta Comunale del 28 febbraio 2003 (mecc. 2003 01436/066), esecutiva dal 19 marzo 2003 la Città di Torino ha approvato un protocollo d’intesa con la Società Torino Calcio S.p.A. volto a disciplinare il complesso intervento di recupero delle aree dello Stadio Comunale e dello Stadio Filadelfia;
successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 giugno 2003 (mecc. 2003 04189/066), esecutiva dall’8 luglio 2003 la Città di Torino ha disposto, tra l’altro, che la Società Torino Calcio S.p.A. assuma impegno formale di realizzare nell’area dello stadio Filadelfia un impianto sportivo che includa un regolamentare campo di calcio, dotato dei necessari servizi, di una adeguata tribuna spettatori, e un Museo della storia del Torino Calcio;
con deliberazioni n. 120 del 28 luglio 2003 (mecc. 2003 04276/009), esecutiva dall’11 agosto 2003 (adozione) e n. 176 del 9 dicembre 2003 (mecc. 2003 09051/009), esecutiva dal 12 dicembre 2003 (approvazione) il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 59 al P.R.G. inerente gli ambiti sopra indicati "12.29 Filadelfia" e "12.14 Dogana (parte)";
con deliberazione n. 50 del Consiglio Comunale in data 17 maggio 2004 (mecc. 2004 03250/008), esecutiva dal 31 maggio 2004 l’acquisizione a titolo gratuito, dal Torino Calcio S.p.A. alla Città, della proprietà dell’area denominata "Impianto Sportivo Filadelfia" di superficie di circa 13.000 mq. e la contestuale costituzione, senza corrispettivo in denaro, di un diritto di superficie novantanovennale, con decorrenza dalla stipulazione del rogito notarile, a favore del Torino Calcio S.p.A. sull’area di cui sopra "Impianto Sportivo Filadelfia" di superficie pari a circa 13.000 mq., nonché sulle residue porzioni di fabbricati;
con deliberazione n. 1452 della Giunta Comunale in data 1° ottobre 2004 (mecc. 2004 07921/009), esecutiva dal 19 ottobre 2004 è stato approvato il progetto relativo agli interventi a carico della Società Torino Calcio S.p.A. da realizzare presso lo Stadio Filadelfia;
con deliberazione n. 174 del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2004 (mecc. 2004 10587/009), esecutiva dal 3 gennaio 2005 è stato approvato, ai sensi dell’art. 17 comma 8 lettera g) della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i., in particolare, l’adeguamento della scheda normativa dell’ambito "12.29 Filadelfia" precisando che nel nuovo impianto sportivo si potrà prevedere l’insediamento di attività connesse all’impianto quali museo storico-tematico, sede sociale del Torino Calcio nonché relativi servizi di supporto;
a seguito di tali provvedimenti, in data 17 dicembre 2004, a rogito notaio Mazzucco repertorio n. 27829 raccolta n. 13944, registrato in data 22 dicembre 2004, è stata stipulata tra la Città di Torino e la società Torino Calcio S.p.A. la seguente permuta:
· la Città di Torino ha acquisito dalla società Torino Calcio S.p.A. la proprietà dell’area denominata "Impianto Sportivo Filadelfia" sita in Torino nell’ambito "12.29 Filadelfia" all’interno dell’isolato compreso tra via G. Bruno, via Spano e via Tunisi, avente una superficie pari a mq. 13.000 individuata al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 1400 part. 47 ed ha costituito a favore della stessa società Torino Calcio S.p.A. un diritto di superficie novantanovennale su tale medesima area. Tale area concorre a determinare i servizi pubblici afferenti la trasformazione urbanistica dell’ambito "12.14 Dogana";
· la società Torino Calcio S.p.A. ha acquisito dalla Città di Torino un diritto di superficie novantanovennale sull’area denominata "ex Chinino di Stato" sita in Torino nell’ambito "12.14 Dogana (parte)" all’interno dell’isolato compreso tra via G. Bruno, via Montevideo e via Taggia, avente una superficie pari a mq. 13.000 individuata al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 1422 part. 170 e foglio 1400 part. 108 e 109;

CONSIDERATO INOLTRE CHE
Con deliberazione n.40 (mecc.200500232/009) approvata in data 21 marzo 2005 è stato approvato dal Consiglio Comunale il piano esecutivo convenzionato relativo alle zone urbane di trasformazione ambito "12.29 Filadelfia" e ambito "12.14 dogana (parte)", localizzate tra le vie Giordano Bruno, Montevideo, Taggia, Filadelfia, Tunisi e Spano dando mandato agli uffici competenti per la stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa, entro il termine di 1 anno dalla data di esecutività della presente deliberazione, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e:
· la Società "Torino Calcio S.p.A." con sede in Torino, via del Carmine n. 29/E, cod. fiscale 01721390019, nella persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, sig. Cimminelli Francesco nato a Montegiordano (CS) il 20 luglio 1936, C.F. CMN FNC 36L20 F519S, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra;
· la Società "Dasit s.s." con sede in Torino, via San Secondo n. 15, cod. fiscale 80173140015, nella persona del legale rappresentante, sig.ra Emanuela Recchi nata a Torino il 3 febbraio 1957, C.F. RCC MNL 57B43 L219X, domiciliata per la carica presso la sede della società di cui infra;
· la Società "Bennet S.p.A." con sede in Milano, via Carlo Goldoni n. 11, C.F. 07071700152, nella persona del legale rappresentante, sig. Luigi Erba nato a Monza il 18 settembre 1929, domiciliato per la carica in Montano Lucino (CO) via Enzo Ratti n. 2, presso la sede operativa della società di cui infra;
in adempimento della citata deliberazione di approvazione del P.E.C. in oggetto (Piano edilizio convenzionato), in data 22 giugno 2005, a rogito Notaio Marocco, è stata stipulata tra la Città di Torino e le Società Torino Calcio S.p.A., Dasit s.s. e Bennet S.p.A. la convenzione, con la quale in particolare:
i proponenti, società Torino Calcio S.p.A. e Dasit s.s., ciascuno per quanto di competenza hanno ceduto a titolo gratuito al Comune di Torino, la piena proprietà delle aree destinate a servizi pubblici a raso sull’Ambito 12.29 Filadelfia pari a mq.8.750.
Il Comune di Torino ha costituito a favore della società Torino Calcio S.p.A. il diritto di superficie, fino al 16 dicembre 2103 su parte delle aree cedute a raso (destinate insieme ai 13.000 mq nella disponibilità di Torino Calcio s.p.a., alla realizzazione dello Stadio Filadelfia) pari a mq. 3.722;
i proponenti società Torino Calcio s.p.a. e Dasit s.s. ciascuno per quanto di competenza, hanno assoggettato all’uso pubblico le aree destinate dal P.E.C. a pubblici servizi per complessivi mq 3.310, individuate nell’ambito 12.29 Filadelfia;
il proponente società Bennet s.p.a. si è impegnato verso il Comune di Torino a realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, un parcheggio interrato di superficie pari a mq 1.330, lungo via Giordano Bruno.

RILEVATO
Che con sentenza in data 17 novembre 2005, il Tribunale Ordinario di Torino, VI sezione civile - fallimentare ha dichiarato il fallimento della Torino Calcio S.p.A..
Risultando inadempiuti gli obblighi previsti dai citati a carico del Torino Calcio, è sorta questione con la curatela del fallimento in ordine alla caducazione totale o parziale del contratto, con conseguenze che necessariamente coinvolgono anche le posizioni degli altri soggetti proponenti il P.EC. e loro aventi causa..
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 200604272/009 del 25 maggio 2006 si è stabilito – tra le parti in questione e sopra menzionate – di addivenire alla sottoscrizione di un accordo transattivo tra la curatela e le società proponenti e/o loro aventi causa.
Stando a quanto riportato nella delibera l’accordo dovrà avere i seguenti contenuti:
corresponsione alla curatela, da parte delle società proponenti e/o loro aventi causa, di un ristoro economico pari ad euro 700.000,00 a vantaggio della massa fallimentare, a fronte della rinuncia, da parte della curatela stessa, ad opporsi alla dichiarazione di risoluzione per inadempimento dell’obbligo di cui all’art.16 punto D del sopra citato atto stipulato il 17 dicembre 2004, a rogito notaio Mazzucco (rep.n.27829 raccolta n.13944), fatta valere dal Comune di Torino. Per effetto della dichiarata risoluzione, la Città potrà avvalersi di tutti i mezzi riconosciuti dal citato Rogito, compresa la facoltà di escussione dell’ipoteca costituita sugli immobili dalla terza garante società Ergom s.p.a.;
estinzione, per effetto della suddetta risoluzione contrattuale, del diritto di superficie sull’area sopraccitata con conseguente consolidamento della piena proprietà in capo alla città, con gli oneri e pesi già in essere;
rinuncia da parte della curatela, alla gestione del parcheggio di mq 1.330, realizzato a scomputo degli oneri di urbanizzazione dalla società Bennet s.p,a,, riconoscendo la proprietà dello stesso alla Città ai sensi dell’art.1472 non appena il manufatto sarà realizzato;
avendo interesse alla realizzazione dello Stadio Filadelfia al fine di destinarlo agli usi già deliberati e pattuiti, impegno della Città a dare inizio ai relativi lavori entro il corrente anno, anche attraverso idonea fondazione opportunamente costituita, cui affidare la costruzione e gestione dell’impianto de quo;
impegno dei proponenti e/o loro aventi causa a versare a favore della Città o della citata costituenda fondazione un contributo aggiuntivo non inferiore a euro 1.000.000,00 e, a garanzia dell’impegno stesso, presentazione, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo transattivo, di idonea garanzia di pari importo a mezzo di polizza fidejussoria;
impegno dei proponenti e/o loro aventi causa a garantire la con testualità dell’avvio degli interventi;
riattivazione delle procedure di rilascio dei permessi a costruire a favore delle società sottoscrittrici del P.E.C. e/o loro aventi causa relativamente alle aree non comprese nella risoluzione contrattuale sopra descritta.

TENUTO CONTO

Del particolare valore storico e simbolico che tale area riveste per la Circoscrizione 9^, delle iniziative commemorative in programmazione nell'ambito dell'Ecomuseo e di quelle in via di definizione nell'imminenza del Centenario della Società Granata;

IN CONSIDERAZIONE

Del grave depauperamento del valore sociale e sportivo che l’area Filadelfia subirebbe in ragione della costruzione dei due palazzi ad uso civile abitazione sull’area adiacente la Via Tunisi,

INTENDE

Farsi portavoce delle istanze dei tifosi del Toro e dei residenti nell'area del Filadelfia, affinchè la ricostruzione dell'impianto avvenga secondo le loro richieste;

RICHIEDE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

· Di garantire il rispetto della memoria storica dell'Area Filadelfia e di favorire il più possibile la nascita di un'autentica cittadella sportiva, in grado di valorizzare la tradizione di quell'area e di rispondere alle attese della tifoseria e dei residenti dell'area antistante.
· Di porre in atto tutte le iniziative di collaborazione con i soggetti interessati al fine degli intendimenti di cui sopra;

E AUSPICA CHE

Il Comune si faccia promotore – previo accordo con le società titolari dei diritti reali sull’area adiacente la Via Tunisi insistente sulla zona Filadelfia dell’acquisizione a titolo definitivo di detta area previa permuta con analoga area fornita di analoghi diritti edificatori – prassi peraltro consolidata e non onerosa per le casse comunali (1) -, da destinarsi a sede di allenamento delle formazioni giovanili del Torino F.C. e ad attività sportive per i giovani della Città di Torino.

RICHIEDE INFINE

Di informare puntualmente e preventivamente la Circoscrizione circa l'evolversi della situazione.
(1) Si veda per esempio la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2000 (proposta dalla G.C. il 2 maggio 2000) avente come oggetto l'area comunale sita in Corso Tazzoli.

Il presente Ordine del Giorno è stato votato dal Consiglio della Circoscrizione 9^ con votazione per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

Presenti 24
Votanti 24
Voti Favorevoli 24

08/04/09 - Esposto alla Corte dei Conti per accertamento ottemperanza Delibera 2007/01446/041

Ecc.ma

Corte dei Conti

Procura Regionale

Via Roma, 305 10100 Torino


Torino, 8 aprile 2009


I sottoscritti cittadini,

PREMESSO CHE:

- con atto a rogito notaio Luigi Mazzucco in data 17 dicembre 2004 repertorio n. 27829/13944 registrato al 2° Ufficio delle Entrate di Torino in data 22/12/2004 al numero 100319 e trascritto ed iscritto all’Ufficio dei Registri Immobiliari di Torino 1 in data 22/12/2004 ai nn. 57422, 57423, 57424 e 57425 nonché iscritto all’Ufficio dei Registri Immobiliari di Alba in data 23/12/2004 al n. 10150, la Città di Torino cedeva e trasferiva alla società Torino Calcio SpA il diritto di superficie ex art. 952 c.c., dell’area ex Chinino mentre la società Torino Calcio SpA cedeva e trasferiva alla Città di Torino la piena proprietà dell’area Impianto Sportivo Filadelfia che la Città di Torino, con il medesimo atto, trasferiva in diritto di superficie alla società Torino Calcio SpA, facendo obbligo alla stessa di procedere alla ristrutturazione e ricostruzione dello stadio Filadelfia come da progetto assentito dalla Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale in data 01.10.2004 (mecc. 200407921/009) (art. 16).

- a fronte e a garanzia dell’obbligo di cui sopra la società Ergom Holding SpA, con sede in Borgaro Torinese, via Stura n. 1/3, costituiva, a favore della Città di Torino, n. 2 ipoteche di primo grado su immobili di sua proprietà siti in Torino e in Baldissero d’Alba per un importo pari a Euro 4.329.060,00 (art. 17).

- con sentenza del 15/11/2005 il Tribunale di Torino dichiarava il fallimento della Torino Calcio SpA nominando Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Fabbro. Quest’ultima non autorizzava la prosecuzione del contratto in corso (rogito notaio Mazzucco) con il Comune di Torino il quale ha ravvisato in ciò l’inadempimento all’onere in capo al Torino Calcio di cui all’art. 17 del citato rogito notaio Mazzucco. La Città ha quindi riacquisito in capo a se stessa la piena proprietà delle aree ex Chinino e Impianto Sportivo Filadelfia e ciò è stato reso possibile mediante l’accordo con la Curatela, autorizzata dal Giudice Delegato e formalizzato con atto n. Rep. APA 2479 stipulato il 31/07/2006.

- nella Delibera di Consiglio n. 2006-04272/009 del 25/05/2006, era già stato peraltro sancito che “Per effetto della dichiarata risoluzione, la Città potrà avvalersi di tutti i mezzi riconosciuti dal citato Rogito, compresa la facoltà di escussione dell’ipoteca costituita sugli immobili dalla terza garante società Ergom SpA.”;

- nei primi mesi dell'anno 2007 non risultando iniziata la procedura esecutiva, il Consigliere Comunale Carossa presentava in data 26/02/2007 Interpellanza in merito alla questione (mecc. 2007-01177/002);

- in data 13/03/2007, la Giunta Comunale (Delibera di Giunta mecc. 2007-01446/041) ha deliberato di “autorizzare la Città a proporre azione avanti il Giudice competente al fine di dare esecuzione alle garanzie ipotecarie prestate dalla società Ergom Holding SpA, in persona del suo legale rappresentante, in relazione agli impegni assunti dalla società Torino Calcio SpA, ora dichiarata fallita, cui dovrà essere altresì rivolta la relativa domanda. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;”

– durante la discussione dell'interpellanza del Consigliere Carossa, avvenuta nella seduta del Consiglio Comunale del 26/03/2007, l'Assessore Viano, chiamato a rispondere, dichiarava che essendo falliti tutti i tentativi di ottenere bonariamente dalla società Ergom Holding SpA il soddisfo del credito garantito, si era reso necessario procedere alla escussione del diritto reale di garanzia prestata dal terzo soc. Ergom Holding SpA attraverso l’attivazione di ogni procedura utile allo scopo;

- in data 5/12/2008, nel corso dello svolgimento della seduta della V Commissione, l'Assessore Viano dichiarava pubblicamente che era in corso una non ben identificata “trattativa” con la soc. FIAT SpA, che nel frattempo aveva acquisito la proprietà della Ergom Holding SpA, non fornendo ulteriori precisazioni sull'avvio e/o avanzamento dell'azione legale per dare esecuzione alle garanzie ipotecarie;

- ad oggi non risulterebbe pertanto iniziata, da parte della Città di Torino, alcuna pratica di esecuzione forzata;

- il ritardo nella procedura appare essere pregiudizievole degli interessi economici della Città di Torino sotto un duplice profilo:
1) l'esito della procedura esecutiva porterebbe alla Città somme che, opportunamente depositate, frutterebbero interessi attivi da aggiungere al capitale;
2) gli immobili oggetto di ipoteca, al momento inutilizzati e non debitamente mantenuti, sono soggetti ad una svalutazione economica pregiudizievole per il conseguimento della maggior somma possibile, in fase di asta;

Tutto ciò premesso i sottoscritti cittadini

INSTANO

affinché questa Ecc.ma Corte voglia:

- in via istruttoria, accertare se effettivamente la Città di Torino non abbia ottemperato alla delibera di Giunta del 13/03/2007 (mecc. 2007-01446/041), non avviando la procedura di escussione coattiva delle ipoteche ed accertare le responsabilità dei Pubblici Amministratori e dei Dirigenti Comunali interessati;

- in via principale, in caso di accertamento del predetto inadempimento e delle responsabilità, condannare i responsabili alla refusione, in favore della Città di Torino, degli accertandi danni patiti e patendi.

Con osservanza,


Vedi: http://purple66.blogspot.com/2009/05/011004-delibera-200407921009-verifica.html , http://purple66.blogspot.com/2009/05/250506-piano-esecutivo-trasformazione.html , http://purple66.blogspot.com/2009/05/130307-delibera-200701446-inadempimento.html