giovedì 7 aprile 2011

16/03/10 - Delibera 2010/01327/041 - CITTÀ DI TORINO/ERGOM HOLDING SPA.APPELLO DELLA CITTÀ AVANTI LA CORTE D'APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE TORINO

...N. 6644/09 LITE N. 38/10



Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali - Gioventù - Decentramento - Commercio - Suolo Pubblico
2010 01327/041

Servizio Centrale Affari Legali
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0/B

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

16 marzo 2010

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Sergio CHIAMPARINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:

Fiorenzo ALFIERI
Alessandro ALTAMURA
Marco BORGIONE
Giuseppe BORGOGNO
Ilda CURTI
Michele DELL'UTRI

Marta LEVI
Domenico MANGONE
Gianguido PASSONI
Maria Grazia SESTERO
Roberto TRICARICO
Mario VIANO

Assente per giustificati motivi l'Assessore Giuseppe SBRIGLIO.

Con l’assistenza del Segretario Generale Adolfo REPICE.

OGGETTO: CITTÀ DI TORINO/ERGOM HOLDING SPA. APPELLO DELLA CITTÀ AVANTI LA CORTE D'APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 6644/09 LITE N. 38/10

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

Con atto di citazione notificato in data 9 marzo 2007 la Ergom Holding spa adiva il Tribunale di Torino al fine di ottenere la cancellazione giudiziale delle ipoteche iscritte su beni di sua proprietà da parte del Torino Calcio ed a favore del Comune di Torino a garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti dal Torino Calcio medesimo per la costruzione dell’impianto sportivo Filadelfia di cui all’atto di conferimento del diritto di superficie novantanovennale sull’area Filadelfia sita in Torino (Rogito Notaio Mazzucco rep. 27829/13944 del 17 dicembre 2004) tra le vie Spano e Filadelfia per una superficie catastale pari a mq. 13000. Con il medesimo atto di citazione la Ergom chiedeva inoltre il risarcimento dei danni derivanti – a suo dire - dall’"illegittimo comportamento del Comune di Torino consistente nel non prestare il consenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte in base al contratto 17/12/2004 sui beni dell’attrice".
Si costituiva il Comune di Torino con comparsa del 22.5.2007 contestando ed opponendosi ad entrambe le richiesta avversarie.
Con sentenza n. 6644/09 depositata il 1° ottobre 2009 il Tribunale di Torino dichiarava: - estinta l’ipoteca iscritta in data 22.12.2004 n. Pr. 236 R.G. 57425 R.P. 12650 e per l’effetto ordinava al Direttore dell’Ufficio Provinciale del Territorio di Torino 1, subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza, la cancellazione a spese di parte convenuta; - estinta l’ipoteca iscritta in data 23.12.2004 n. Pr. 60 R.G. 10150 R.P. 1856 e per l’effetto ordinava al Direttore dell’Ufficio Provinciale del Territorio di Cuneo Sezione Staccata di Alba, subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza, la cancellazione dell’ipoteca stessa a spese di parte convenuta; respingeva la domanda risarcitoria proposta da Ergom Holding spa, in quanto infondata; compensava tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condannava la Città di Torino a rifondere alla Ergom Holding spa le spese di lite nella misura della metà, che liquidava in Euro 872,71 per esborsi, Euro 1.848,37 per diritti, Euro 9.000,00 per onorari ed Euro 1.356,05 12.5% spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
La Divisione Patrimonio, Innovazione e Sviluppo, Lavoro e Formazione Professionale, Servizi al cittadino con nota del 27.1.2010 ha evidenziato la necessità che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, impugni, avanti la Corte d’Appello di Torino, la sentenza n. 6644/09 pronunciata dal Tribunale di Torino, onde poter svolgere tutte le proprie ragioni e difese e ottenerne la riforma.
Poiché la sentenza del Tribunale si appalesa censurabile sotto diversi profili e lesiva degli interessi della Città, occorre che la stessa, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, proponga appello avanti la Corte d’Appello di Torino al fine di ottenerne l’annullamento e/o riforma.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale (presso la quale si elegge domicilio), proponga appello, avanti la Corte d’Appello di Torino, avverso la sentenza n. 6644/09 del Tribunale di Torino, dando mandato al Sindaco, o chi per esso, affinché assuma al riguardo ogni provvedimento utile, necessario e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell’Ente nel giudizio stesso. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze di carattere processuale.

Il Vicesindaco
Tommaso Dealessandri


Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il Dirigente
Anna Maria Arnone

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
p. il V.D.G. Risorse Finanziarie
il Dirigente Delegato
Anna Tornoni

In originale firmato:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Sergio Chiamparino Adolfo Repice
___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20 marzo 2010 al 3 aprile 2010;

2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 marzo 2010.

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