giovedì 7 aprile 2011

15/05/07 - Delibera 2007/02923/041 - CITTA' DI TORINO/ERGOM HOLDING SPA. ATTO DI CITAZIONE AVANTI ILTRIBUNALE DI TORINO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI

...DA QUEST'ULTIMA VANTATI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA'. LITE N. 64/2007.


Servizio Centrale Affari Legali 2007 02923/041 Avvocatura /GG 0

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

15 maggio 2007

OGGETTO: CITTA' DI TORINO/ERGOM HOLDING SPA. ATTO DI CITAZIONE AVANTI ILTRIBUNALE DI TORINO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA QUEST'ULTIMA VANTATI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA'. LITE N. 64/2007.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

Con atto di citazione notificato al Comune di Torino in data 9 marzo 2007 la società Ergom Holding Spa (codice fiscale 00599260015) con sede in Borgaro Torinese (TO) Via Stura n. 1/3, in persona del suo Presidente e legale rappresentante - sig. Francesco Cimminelli - ha chiesto:

la dichiarazione di estinzione: a) dell’ipoteca iscritta con nota n. 236 del 22/12/2004;
b) dell’ipoteca iscritta con nota n. 60 del 23/12/2004;

la condanna del Comune di Torino al pagamento delle spese di cancellazione delle ipoteche sub 1, lett. a e b;
la condanna del Comune di Torino al risarcimento del danno relativo alla mancata prestazione tempestiva del consenso alla cancellazione delle ipoteche di cui sopra;
la condanna del Comune di Torino al risarcimento derivante dalla segnalazione delle garanzie reali presso la Centrale Rischi di Banca d’Italia.
Il Settore competente, ha evidenziato la necessità che la Città si costituisca in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Comunale nel succitato procedimento onde poter svolgere tutte le proprie ragioni e difese.
Poiché le censure avversarie paiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo dell’Avvocatura Comunale, si costituisca nel procedimento come sopra promosso, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, si costituisca nel procedimento avviato con atto di citazione instaurato avanti il Tribunale di Torino dalla società Ergom Holding S.p.A. contro il Comune di Torino dando mandato al Sindaco, o chi per esso, affinché assuma al riguardo ogni provvedimento utile, necessario e conseguente. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267, per esigenze di carattere processuale.

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